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Conferenza Movimento club Pannella
Partito Radicale Rinascimento - 10 luglio 1996
TESTO DELLA RICHIESTA DI PIGNORAMENTO CAUTELATIVO DEL MOVIMENTO DEI CLUB PANNELLA-RIFORMATORI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL POLO PER LE LIBERTA' SILVIO BERLUSCONI DIVULGATO ALLA STAMPA IN DATA 10 LUGLIO 1996

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO

Illustrissimo Presidente,

il Signor Marco Pannella, Presidente della Lista Pannella, rappresentato e difeso dall'Avv. G.Massimiliano Danusso e dal Dott. Proc. Gianmatteo Nunziante ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via A.Bertoloni 3/d, giusta procura a margine del presente atto, contro il Polo per le Libertà e Forza Italia, rappresentati dall'onorevole Silvio Berlusconi, e contro Silvio Berlusconi

espone

Fatto

1. L'onorevole Silvio Berlusconi, in rappresentanza del Polo per le Libertà, ed il Signor Marco Pannella, in rappresentanza della Lista Pannella-Sgarbi, hanno firmato un accordo in data 15 aprile 1996 (doc.1). Sulla base di tale accordo, la Lista Pannella si impegnava a sostenere i candidati del Polo nelle elezioni politiche del 21 aprile 1996; le parti si impegnavano inoltre a svolgere la campagna elettorale, per il periodo residuo fino alle elezioni, secondo le modalità determinate nell'accordo.

2. L'articolo 6 dell'accordo, relativo alle "condizioni economiche", stabiliva che il Polo si impegnasse a corrispondere alla Lista Pannella-Sgarbi una somma a titolo di rimborso per le spese elettorali; in aggiunta, in virtù dell'incremento del risultato elettorale derivante al Polo dall'accordo con la Lista Pannella-Sgarbi - incremento determinato convenzionalmente dalle parti - il Polo si impegnava a versare a quest'ultima una somma ulteriore, secondo le seguenti modalità alternative: a) laddove la Lista Pannella-Sgarbi non avesse conseguito il 4 per cento a livello nazionale, il Polo avrebbe corrisposto ad essa un contributo pari a Lit. 1.200.000.000 di cui metà prima delle elezioni; oltre a ciò, il Polo avrebbe versato alla Lista Pannella-Sgarbi, ai sensi dello stesso articolo 6, una somma di Lit. 1.800.000.000 all'anno, per tutta la durata della legislatura; b) laddove la Lista avesse raggiunto il 4 per cento a livello nazionale, dalle somme previste nel punto a) sarebbero stati dedotti i contributi ed

i rimborsi che la Lista avesse ricevuto direttamente.

3. Il 21 aprile 1996 si sono svolte le elezioni politiche, nelle quali la Lista Pannella-Sgarbi non ha raggiunto il 4% a livello nazionale; essa, dunque, non è stata inclusa tra i beneficiari del contributo spese elettorali, come da decreto del Presidente della Camera dei Deputati, che approva il piano di ripartizione del contributo spese ai partiti politici, pubblicato in G.U. n.149 del 27.6.1996.

4. Nonostante i numerosi tentativi del ricorrente di ottenere dall'onorevole Berlusconi l'adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula dell'accordo in oggetto, le sue richieste sono rimaste insoddisfatte.

5. L'accordo stipulato tra le parti reca, all'articolo 8, una clausola compromissoria, con la quale le parti concordano che qualunque controversia insorta tra di esse e non risolta amichevolmente tra le parti, deve essere devoluta ad un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza, estratto da una rosa di nomi scelti dalle parti stesse.

6. Tutti i tentativi del ricorrente di comporre amichevolmente la controversia non hanno avuto alcun esito, a causa della completa indisponibilità della controparte non soltanto ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell'accordo, ma anche ad un dialogo sulla questione. La controparte non ha neppure risposto agli inviti del ricorrente a nominare un arbitro o ad indicare la rosa di nomi tra i quali le parti avrebbero dovuto scegliere che risolvesse la questione (doc.2).

7. Pertanto, con ricorso del 10 giugno 1996, notificato in data 17 e 18 giugno 1996, rispettivamente presso la sede di Forza Italia, a Roma, e all'on. Berlusconi ad Arcore, il Signor Pannella ha proposto istanza al Presidente del Tribunale di Roma affinché procedesse, ai sensi dell'articolo 810 c.p.c., alla nomina di un arbitro che dirimesse la controversia insorta tra le parti (doc.3).

8. All'udienza del 28.6.1996, fissata dal Presidente del Tribunale per sentire le parti, la controparte non si è costituita, ad ulteriore dimostrazione della propria indisponibilità ad un dialogo.

Diritto

1. I presupposti del sequestro conservativo:

a) il fumus boni juris

Si ritiene che il fumus boni juris risulti evidente dall'accordo scritto stipulato tra le parti, il quale prevede l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nei confronti della Lista Pannella-Sgarbi da parte del Polo per le Libertà rappresentato da Silvio Berlusconi; dall'obiettivo verificarsi dei presupposti per il pagamento, che, nell'accordo, erano rappresentati esclusivamente, oltre che dal mancato raggiungimento del 4 per cento a livello nazionale della Lista Pannella, dallo svolgimento della campagna elettorale a sostegno dei candidati del Polo. La Lista ha adempiuto alla propria obbligazione, come è dimostrato dai numerosi comunicati e relativi "lanci" delle agenzie, diffusi dalla Lista Pannella-Sgarbi tra il 15 ed il 19 aprile, ultimo giorno di campagna elettorale (doc.4).

Si ritiene di dover sottolineare che l'incremento del risultato elettorale del Polo per le Libertà, conseguente all'accordo con la Lista Pannella-Sgarbi, era stato determinato in via convenzionale dalle parti, nell'allegato 2 all'accordo: l'accordo non prevede infatti la necessità di una verifica a posteriori del risultato elettorale, e l'obbligo per il Polo di procedere al pagamento delle somme dovute discende direttamente dalla firma dell'accordo da parte dell'on. Berlusconi.

b)il periculum in mora

Sussiste inoltre il periculum in mora, rilevato da varie circostanze.

1. Il comportamento del debitore - In primo luogo, si ritiene significativo il comportamento della controparte con riguardo all'adempimento delle proprie obbligazioni previste nel contratto. L'accordo prevedeva che metà della somma di Lit. 1.200.000.000 fosse corrisposta alla Lista Pannella prima della data delle elezioni. Ciò non è avvenuto, e dopo tale data la controparte ha taciuto qualsiasi accenno alle obbligazioni assunte pochi giorni prima.

La controparte ha mantenuto il silenzio anche a seguito delle prime richieste, avanzate dagli esponenti della Lista Pannella dopo la verifica dei risultati elettorali, affinché il Polo provvedesse al pagamento delle somme dovute. E gli inviti del ricorrente a nominare un arbitro o ad indicare i nomi di possibili arbitri che potessero risolvere la questione, sono rimasti privi di alcun riscontro, a dimostrazione inconfutabile della totale mancanza di disponibilità da parte del Polo ad adempiere spontaneamente alle proprie obbligazioni, nonché a far sì che queste venissero accertate in un giudizio arbitrale.

2. La situazione economica del debitore - Le considerazioni svolte sembrano sufficienti, di per sè, a rendere fondato il timore per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito. Esse sono avvalorate da un'altra argomentazione, relativa alle difficoltà economiche nelle quali versa il movimento di Forza Italia, del quale l'on. Berlusconi è Presidente: Forza Italia è da ritenere parte del Polo per le Libertà, ed è vincolato da quanto convenuto nell'accordo, in virtù della firma apposta da parte dell'on. Berlusconi in rappresentanza del Polo per le Libertà, nonché di Forza Italia, e degli altri partiti che sono parte della coalizione politica del Polo per le Libertà. Come risulta dalla lettura del bilancio finanziario consuntivo per l'anno 1995, pubblicato su "Il Giornale" del 30 marzo 1996 (doc.5), la situazione economica di Forza Italia è decisamente negativa: l'esercizio 1995 si è chiuso infatti con un disavanzo di oltre 20 miliardi di lire. E forse ciò costituisce una ragione in più per cui nè il

Polo nè Forza Italia, nè l'onorevole Berlusconi si sono presentati all'udienza del 28.6.1996 citata: la consapevolezza di non poter far fronte alle obbligazioni che certamente sarebbero accertate in un giudizio arbitrale, e dunque l'intento dilatorio nei confronti di tale giudizio.

Pertanto, nelle more del procedimento arbitrale, il ricorrente chiede di veder garantito il proprio credito, attraverso la concessione di un sequestro conservativo sui beni della controparte.

2. I soggetti contro i quali si richiede la concessione del sequestro conservativo

L'accordo dal quale scaturisce l'obbligazione del Polo a corrispondere alla Lista Pannella-Sgarbi le somme delle quali si chiede il pagamento è stato firmato dal Sig. Marco Pannella, in rappresentanza della Lista Pannella-Sgarbi, e dall'on.Silvio Berlusconi in qualità di Presidente del Polo per le Libertà, nonchè in rappresentanza e per conto di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico, e Cristiani Democratici Uniti. Il sequestro può essere richiesto sia sui beni del Polo per le Libertà, sia su quelli delle altre forze che fanno parte del Polo, e per conto delle quali è stato formato l'accordo: in particolare, contro i beni di Forza Italia, che, avendo in Silvio berlusconi il suo Presidente, deve ritenersi certamente vincolata dall'accordo stesso.

Pur essendo il Polo per le Libertà una delle parti principali dell'accordo, non si ha conoscenza di beni di proprietà di esso sui quali i terzi possano eventualmente far valere i loro diritti. Per tali ragioni , si ritiene che il sequestro debba essere concesso anche sui beni di Forza Italia.

Tuttavia, oltre ai soggetti indicati, dovrà essere dichiarata anche la responsabilità di colui che nell'accordo stesso è definito Presidente del Polo per le Libertà e rappresentante di Forza Italia.

Assumendo che Forza Italia rivesta la qualità giuridica di associazione non riconosciuta, il sequestro potrà essere eseguito sui beni del fondo comune dell'associazione; tuttavia, come disposto dall'articolo 38 del codice civile, ad adempimento confermato dalla giurisprudenza, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta, rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto di essa. Pertanto, l'on. Silvio Berlusconi, il quale ha firmato personalmente l'accordo con la Lista Pannella, assumendosi con ciò tutte le responsabilità derivanti dalle obbligazioni di cui all'accordo in oggetto, dovrà rispondere personalmente delle obbligazioni assunte per conto di Forza Italia e del Polo per le Libertà.

Per questi motivi

il Signor Marco Pannella, in rappresentanza della Lista Pannella, come sopra rappresentato e difeso,

ricorre

all'Ill.mo Presidente di codesto Tribunale affinché voglia autorizzare il Signor Marco Pannella a procedere al sequestro conservativo sui beni del Polo per le Libertà, di Forza Italia, con sede in Roma, via dell'Umiltà, 48 e del suo Presidente e rappresentante Silvio Berlusconi, residente a Villa San Martino, Arcore (MI), fino alla concorrenza di Lit. 20.000.000.000 (venti miliardi).

Roma 8 luglio 1996

Avv.G.Massimialiano Danusso

Dott. Proc. Gianmatteo Nunziante

Si allega:

1. Accordo tra la Lista Pannella e il Polo per le Libertà;

2. lettere inviate dai rappresentanti della Lista Pannella a Silvio berlusconi in data 13.5.1996; 24.5.1996; 27.5.1996; 31.5.1996; 31.5.1996; 4.6.1996; 4.6.1996;

3. atto di ricorso al Presidente del Tribunale di Roma per nomina di arbitro;

4. messaggi elettorali e relativi comunicati delle agenzie;

5. copia della pagina de "Il Giornale" del 30.3.1996, relativa al bilancio finanziario di Forza Italia

 
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