da La Nazione cronaca fiorentina 24 luglio
IMPORTANTE SENTENZA DEL PRETORE
di Claudio Polis
Clamorosa sentenza del pretore di Firenze, Susanna Raimondo. Il giudiceha stabilito che l'assistenza delle organizzazioni della proprietà d degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale è puramente "facoltativa" per la stipuzìlazione di un aptto in deroga alla legge dell'equo canone e che la sua "mancanza" non possa avere alcuna incidenza sulla validità ed efficacia del contratto posto in essere senza la famosa "assistenza".
Per comprendere l'imporanza innovativa di questa decisione è opportuno ricordare che l'attuale normativa permette a locatari e inquilini di stipulare contratti in "deroga" alle ferree norme della cosidetta legge dell'equo canone, tuttavia, la legge numero 359/1992 prevede che la validità di questi contratti extra equo canone sia subordinata alla loro stipulazione con la "assistenza" delle organizzazioni dei proprietari/locatori e degli inquilini. Inoltre, i contratti in "deroga" si applicano esclusivamente alla condizione che il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare il contratto alla prima scadenza (in sostanza, il rapporto locatizio avrà una durata minima di 8 anni). Questa tassativa indicazione legislativa mom opera in presenza di alcune specifiche "necessità" del locatore (ad esempio: adibire l'immobile ad abitazione propria). Accogliendo la tesi del locatore assistito dal dottor Fabio Nardi, il pretore ha precisato che "nulla induce a ritenere che le parti non possano decidere di stipulare da sole
il contratto".