Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 24 apr. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
Partito Radicale Rita - 11 gennaio 1997
MEMORIA REFERENDUM SOSTITUTO D'IMPOSTA

ECC.MA

CORTE COSTITUZIONALE

MEMORIA

dei signori Rita Bernardini, Raffaella Fiori, Mauro Sabatano, promotori e presentatori del referendum abrogativo di alcuni articoli del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", in rappresentanza del Comitato promotore, rappresentati e difesi, come da delega in calce, dal Prof. Avv. Giulio Tremonti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 31.

*** ** ***

1. La sovranità popolare è il principio generale cui si fonda la Costituzione italiana. Il rapporto fiscale è parte essenziale del rapporto costituzionale. Limiti alla estensione di questi principi fondamentali sono ammessi, ma non sono la regola, sono l'eccezione.

Come tutte le eccezioni, anche la norma contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost., deve avere una "ratio propria". La "ratio" della esclusione dal referendum delle materie tributaria e di bilancio non è quella di introdurre un limite assoluto alla sovranità fiscale popolare, ma solo quella di contrastare possibili forme di demagogia fiscale. Lo Stato non può essere privato dei mezzi finanziari per effetto di un referendum abrogativo che, per la sua specifica natura (abrogativa) ne altererebbe invariabilmente e senza soluzioni alternative l'equilibrio finanziario. E' per questo che l'art. 75, secondo comma, cit., si riferisce congiuntamente alla materia tributaria ed alla materia di bilancio. La "ratio" dell'art. 75, secondo comma, cit., non è diversa ma identica a quella che sta alla base dell'art. 81, comma 4, Cost.. E' la "ratio" dell'equilibrio a mezzo "copertura". La "copertura" essendo l'unico effettivo fattore di contrasto della demagogia fiscale. Su queste basi sistematiche pare corretto formulare

la seguente essenziale determinazione: nel campo di applicazione dell'art. 75, secondo comma, cit., non entrano tutte le leggi che disciplinano il rapporto Fisco-contribuente, ma solo le leggi di imposizione del tributo, la cui rimozione "unilaterale" altererebbe la struttura di bilancio. Per contro, sono fuori dal campo di applicazione della norma citata, e perciò rientrano nella regola di sovranità fiscale popolare, le leggi che non sono "tributarie", ma solo strumentali o complementari, comunque non essenziali per il bilancio, cosicché la loro rimozione non porrebbe problemi di "copertura". A sostegno di questa tesi, secondo cui non tutte le leggi che disciplinano il rapporto tra Fisco e contribuente sono leggi tributarie nel senso proprio dell'art. 75, secondo comma, cit., si consideri lo sviluppo storico della particolare materia.

*** ** ***

2. Nel mondo della Costituente il rapporto fiscale si identificava con il rapporto obbligatorio, l'essenza dell'obbligo fiscale essendo espressa dal riferimento fatto nella Costituzione alla parola "tributo". E' solo in epoca successiva che al rapporto obbligatorio di base si aggiunge una serie di altri rapporti complementari attivi e passivi, doveri e diritti reciproci del Fisco e dei contribuenti (su questa vicenda, per una ricostruzione storica più dettagliata, cfr. Micheli-Tremonti, Obbligazioni (dir. trib.), "Enc. dir.", ad vocem).

Rapporti ulteriori che a volte sono strettamente strumentali alla coazione, a volte sono invece del tutto esterni al titolo sostanziale del prelievo e previsti in una logica di pura complementarità.

*** ** ***

3. Nel caso qui in oggetto l'esclusione di alcuni elementi di reddito dall'applicazione di una ritenuta d'acconto (si badi, d'acconto e non di imposta) non priverebbe lo Stato di una voce d'entrata ma, ferma l'entrata e perciò escluso ogni problema di "copertura", solo di una particolare tecnica di riscossione. Riscossione che certamente può essere operata anche in forme tecniche equivalenti (e, tra l'altro, più rispettose della parità di trattamento fra i cittadini) senza alcun tipo di squilibrio di bilancio. Come è empiricamente evidente nella esperienza del sistema francese che è, tra l'altro, il sistema strutturalmente più simile al sistema fiscale italiano.

*** ** ***

4. Dati questi presupposti e dentro i citati limiti, che garantiscono ampiamente l'equilibrio di bilancio dello Stato, non si vede la ragione per un'interpretazione estensiva dell'art. 75, secondo comma, cit., in una materia che è oggetto originario della sovranità popolare.

*** ** ***

P.Q.M.

Si chiede che codesta Eccellentissima Corte costituzionale voglia dichiarare ammissibile il referendum de quo, nella formulazione sottoposta dall'Ufficio centrale.

Con riserva di ulteriormente illustrare le posizioni dei promotori.

Roma, 3 gennaio 1997

Prof. Avv. Giulio Tremonti

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail