Il conflitto sollevato dal leader riformatore e' inammissibile anche se viene lasciata aperta la possibilita' di impugnazione davanti alla CorteSoldi ai partiti, perche' la Consulta dice no a Pannella
Conclusa la votazione decade il potere di controllo dei promotori dei referendum
M.A.C.
ROMA - Il conflitto sollevato da Pannella sulla nuova legge per il finanziamento pubblico dei partiti e'stato giudicato inammissibile dalla Consulta perche' i promotori di un referendun abrogativo perdono ogni potere nel momento in cui la consultazione popolare s'e' conclusa. L'assimilazione dei promotori ad un »potere dello Stato , si legge nell'ordinanza di motivazione, scritta da Cesare Ruperto, depositata ieri, »non si traduce affatto nella costituzione d'un organo di permanente controllo, come tale in grado di interferire direttamente sulla volonta' del Parlamento a garanzia di un corretto rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi legislativi, bensi' trova il suo naturale limite nella conclusione del procedimento referendario . Cio' era gia' stato affermato in una ordinanza del 1988. La Corte ha anche aggiunto che, con la proclamazione dei risultati referendari, »si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste appunto la titolarita' dell'anzidetto potere, sicche', relativa
mente alle vicende ulteriori, non permane la titolarita' medesima in capo ai firmatari della richiesta di referendum . Cio' nonostante
la Corte ha sostenuto che la legge emanata sulla stessa materia oggetto di consultazione popolare »e' pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimita' costituzionale, e quindi permane, comunque, la possibilita' di un controllo da parte della stessa Corte in ordine all'osservanza - da parte del legislatore - dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volonta'
popolare .