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Conferenza Movimento club Pannella
Partito Radicale Rinascimento - 1 febbraio 1997
Corriere della Sera Venerdi', 31 Gennaio 1997

PRO

»No, ha seguito la sua giurisprudenza

»La legge Rebuffa non riesce in ogni caso a superare il pericolo dell'inerzia del legislatore

Elia: nessun fatto nuovo che inducesse a cambiare orientamento

M. A. C.

ROMA - Senatore Leopoldo Elia, secondo lei che e' stato presidente della Consulta, c'e' stata una grande spaccatura all'interno del collegio?

»La mia presunzione e' che, vista la giurisprudenza, ci sia stata una larga adesione al mantenimento della linea gia' indicata. Comunque le posso garantire in modo assoluto che da mesi non parlo con il professor Valerio Onida, peraltro mio amico, e non so nemmeno se abbia una casa di montagna. Dico questo perche' il vicepresidente della Camera Acquarone, secondo alcuni giornali, sostiene che io avrei saputo da Onida che si sarebbe ritirato in montagna a pensare come superare i problemi di inammissibilita' .

Allora non esiste nessun "gruppo Elia" sfavorevole ai referendum all'interno della Corte?

»Il fatto di avere un gruppo di amici piu' giovani che hanno collaborato piu' che con me con i nostri maestri - Onida e Bassanini con il professor Egidio Tosato, illustre costituente, io con Costantino Mortati ed Esposito - non mi da' nessuna influenza particolare sui giudici. Va bene cercare qualche riferimento ideale, ma non esageriamo... .

Ma se fossero passati i referendum elettorali, si sarebbe determinato veramente un »vuoto incolmabile?

»Certamente: perche' se elezioni si dovessero svolgere, senza che intervenga in tempo una revisione delle circoscrizioni elettorali, risulterebbe scelto un Parlamento costituito da un numero di soli due terzi rispetto al plenum fissato in Costituzione. Il vuoto ci sarebbe comunque perche' non sarebbero valide le deliberazioni degli eletti di Camera e Senato. Non ci sarebbe la maggioranza per approvare le leggi che e' prevista nella meta' piu' uno dei componenti.

Almeno questo ragionamento rimane in piedi fino a che in Costituzione il numero dei parlamentari resta fissato in 630 .

Lei oggi e' esponente di un gruppo politico, il Ppi, che, se cadesse la quota proporzionale, sarebbe in difficolta': questo non vela il suo giudizio scientifico?

»Non vela, non vela, anche perche' la quota proporzionale mentre ha pesato molto per il Ppi nel '94, nel '96 non ha pesato affatto .

Quindi secondo lei la Corte ha fatto bene a giudicare inammissibili questi quesiti?

»La Corte e' stata accusata in materia di referendum di emettere sentenze politiche e di andare troppo caso per caso. Ebbene questo e' uno dei punti - non diro' pochi punti perche' ce ne sono anche altri in base alla sentenza Paladin del '78 - su cui nessuno puo' accusare la Corte di oscillazioni. Perche' e' una giurisprudenza che e' rimasta tale e quale da dieci anni, cioe' a partire dalla sentenza Casavola dell'87: dieci anni di assoluta continuita', esplicitata nella sentenza che nel '95 boccio' quesiti identici a quelli riproposti oggi. Se lei si andasse a riprendere il commento che nella giurisprudenza costituzionale di quell'anno ha fatto Gaetano Azzariti junior, lei vedra' che le motivazioni della Corte sono state analizzate, valutate e convalidate alla luce dei principi costituzionali. Principi tutti riconducibili ad una celebre distinzione di Santi Romano, tra lacune normative che possono essere colmate in ogni momento con il richiamo ai principi generali e vuoti istituzionali, per cui un organo del

lo Stato viene bloccato nel suo funzionamento. Ed e' questo il caso .

La legge istitutiva dei referendum prevede pero' che il capo dello Stato possa sospendere per sessanta giorni gli effetti delle consultazioni: il Parlamento potrebbe votare qualsiasi legge...

»Ma il ragionamento della Corte e' che il dovere delle Camere di provvedere per integrare, sostituire, non basta da solo a garantire la funzionalita' dello Stato. Perche' se il legislatore persiste nella sua inerzia, non si puo' trovare nessun rimedio. Il dovere di collaborazione da parte del Parlamento chiamato a legiferare per evitare il vuoto, invocato dai difensori del referendum, non regge. D'altra parte non regge neanche il secondo motivo addotto nel '95 a favore dell'ammissibilita': e cioe' la possibilita' che le vecchie leggi venissero mantenute in vita finche' non si fosse provveduto alle nuove. Va notato inoltre che si tratta di due argomenti in contraddizione tra loro. Questo riferimento alla cosiddetta ultrattivita' delle vecchie norme, peraltro, non e' previsto dall'ordinamento attuale. Tanto e' vero che e' stata presentata la proposta di legge Rebuffa. Quest'ultima del resto non riesce in ogni caso a superare il pericolo dell'inerzia del legislatore: perche', al limite, con la Rebuffa il refere

ndum potrebbe in ipotesi non diventare mai operativo. La presentazione di una proposta di legge del genere dimostra che in realta' il pericolo di vuoto c'e', eccome. Quindi la Corte non puo' essere accusata di tendenziosita': ha seguito la sua giurisprudenza ponendosi la domanda che qualsiasi giurista si porrebbe: "C'e' un fatto nuovo che ci induca a cambiare il nostro orientamento?". E la risposta e' stata: "No, non c'e'". E' per questo che l'accusa di Pannella e' vergognosa. Che significa insultare la Corte, dicendo che ha giudicato "alla mercenaria, alla sudamericana, alla golpista". Questa veemenza di Pannella e' una cosa incredibile. In lui e in Taradash c'e' un'attitudine che non saprei se qualificare sovversiva o eversiva .

Ma nel '93 i quesiti elettorali furono ammessi...

»Si era creata una situazione eccezionale, siccome esisteva una capacita' sostitutiva della legge che rimaneva in piedi dopo il referendum. Ma appunto si tratta di un'eccezione .

 
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