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Conferenza Movimento club Pannella
Partito Radicale Rinascimento - 1 febbraio 1997
Corriere della Sera Venerdi', 31 Gennaio 1997

CONTRO

»La Consulta va contro la Costituzione

»L'orientamento contrasta con altre sentenze precedenti. E basta un po' di buonsenso per accorgersene

Caianiello: ha impedito l'esercizio del diritto referendario in materia elettorale

M. Antonietta Calabro'

ROMA - Professor Caianiello i referendum elettorali sono stati »bocciati a motivo del »vuoto che, si sostiene, conseguirebbe all'abrogazione. Lei, che e' stato presidente della Consulta oltre che ministro della Giustizia nel governo Dini, e' d'accordo?

»Questo e' un orientamento giurisprudenziale che mal si concilia con altre sentenze pur emesse in precedenza. Eppure non c'e' chi non veda come in questo modo viene introdotto un impedimento all'esercizio del diritto referendario in relazione alla materia elettorale, non compresa tra quelle che la Costituzione indica come non assoggettabili a referendum. Trattandosi di eccezioni alla regola generale l'elenco dell'articolo 75 non puo' essere considerato che tassativo .

Ma i referendum Segni, pur riguardanti la materia elettorale, la Corte li giudico' ammissibili...

»Ebbene, il cittadino medio, dotato di solo buonsenso, vede certamente la stranezza di una giurisprudenza che fa dipendere, in una stessa materia, l'ammissibilita' di un referendum dal fatto che la legge sia formulata in modo da consentire un'operazione manipolatoria che eviti il vuoto. Cioe' una circostanza sulla quale non puo' influire in alcun modo la volonta' dei promotori del referendum, che pur hanno, in base alla Costituzione, il diritto di proporlo per la stessa materia. Questo per concludere con quella che e' la mia convinzione: la stranezza di un impedimento, quello del vuoto, che finisce per aggiungere un'altra materia, quella elettorale, a quelle gia' tassativamente elencate dalla Costituzione .

Certamente la Corte ha messo »sul piatto due beni: da un lato, il diritto del corpo elettorale a poter abrogare con referendum tutte le leggi non comprese nell'elenco dell'articolo 75. Dall'altro, l'esigenza di continuita' di organi costituzionali.

»Il diritto al referendum, una volta intervenuta nel 1970 la legge che ne rende possibile l'esercizio, e' un diritto incomprimibile se non da una norma di rango costituzionale. La ravvisata esigenza della "continuita'" deve invece essere assicurata dal principio di leale cooperazione fra poteri dello Stato, affermata in piu' occasioni dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Se l'esigenza di continuita' esiste oggi, esisteva anche quando la Costituzione fu scritta e non si vede la ragione per la quale non se ne tenne conto quando furono elencate le materie escluse dai referendum. Corpo elettorale-referendario e Parlamento sono entrambi poteri dello Stato. I diritti del primo non possono essere compressi dalla eventuale inosservanza del principio di leale cooperazione da parte del Parlamento .

C'e' forse almeno un clamoroso precedente che contrasta con la giurisprudenza del vuoto...

»Certamente, nell'82, quando la Corte dichiaro' l'incostituzionalita' della legge sul Csm paralizzandone l'elezione fino a che non fu emanata una nuova legge: il che dimostra che la continuita' non e' un bene assoluto, che sopprime tutti gli altri. A ciascuno il suo compito. Il corpo elettorale-referendario puo' abrogare le leggi apoprovate dal Parlamento; a quest'ultimo spetta di coprire i vuoti per assicurare la continuita' del sistema. Se non lo fa, se ne assume la responsabilita' politica di fronte al Paese. Se e' vero che la Corte non puo' imporre un termine al Parlamento, tuttavia non spetta ad essa di farsi carico delle inadempienze politiche delle Camere, perche' altrimenti si trasforma in un organo politico. Del resto che il diritto referendario non possa essere definitivamente sacrificato in vista dell'eventuale inerzia successiva del Parlamento e' dimostrato da un'ipotesi-limite... .

Quale?

»Ipotizziamo che il Parlamento approvi una legge elettorale che consenta l'eleggibilita' soltanto di coloro che gia' siano parlamentari o solo di chi faccia parte di formazioni politiche in quel momento presenti in Parlamento, per autoperpetuarsi. Per le leggi elettorali concernenti la Camera e il Senato non vi e' nessuna possibilita' di promuovere azione giudiziaria nella quale sollevare un incidente di costituzionalita', dato che solo le Camere in sede di convalida dei risultati possono valutarle. L'unica strada che rimarrebbe, allora, sarebbe quella di sottoporle a referendum abrogativo, che e' stato previsto dalla Costituzione proprio come valvola di chiusura in caso di conflitto tra corpo elettorale e Parlamento. Ma se si segue il presumibile indirizzo adottato anche ora dalla Corte, in un caso cosi' macroscopico di conflitto tra corpo elettorale e Parlamento, il referendum sarebbe inammissibile perche' si determinerebbe un vuoto ai fini dell'elezione di nuove Camere. Insomma, ho voluto indicare questa

ipotesi limite proprio per mettere in evidenza come la giurisprudenza sul "vuoto" si e' infilata in un vicolo cieco, dal quale non si saprebbe come uscire qualora, come per le leggi elettorali di cui oggi stiamo discutendo, si sia molto vicini a quell'ipotesi limite .

Come uscire da questa impasse?

»La Corte avrebbe avuto la possibilita' giuridica di soddisfare sia le esigenze del corpo elettorale sia quelle della continuita', e ne avrebbe avuto anche il tempo se avesse dato alla questione la priorita', vista la sua importanza: sollevando davanti a se stessa la questione di costituzionalita' dell'articolo 37 della legge istitutiva del referendum che fissa in soli sessanta giorni - un termine troppo breve per permettere al Parlamento di provvedere - la possibilita' per il capo dello Stato di sospendere gli effetti della consultazione popolare .

 
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