Roma, 20 febbraio 1997Premesso che:
- la legge 2 gennaio 1997 n. 2 relativa a "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" agli articoli 5 e 6 che regolamentano le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici da parte di persone fisiche e di società ed enti commerciali prevede la detraibilità dell'importo lordo del contribuente solo se i relativi versamenti vengono effettuati "mediante versamento bancario o postale";
- lo scopo di tale norma è evidentemente quello di garantire al contribuente la certezza della documentazione relavita all'attestazione dell'avvenuto versamento;
- altrettanta certezza sull'avvenuto versamento viene assicurata al contribuente dall'uso della carta di credito, che per altro non è che un diverso trumento per effettuare versamenti bancari, attualmente largamente utilizzato da Movimenti e Partiti politici per raccogliere contribuzioni volontarie;
- un'interpretazione restrittiva di tale norma determinerebbe una grave limitazione sia per i contribuenti che per i partiti e movimenti politici nella possibilità usufruire dei benefici previsti dalla legge;
per sapere:
- quali provvedimenti il Governo intenda assumere per assicurare che quanto previsto dalla legge riguardi anche i versamenti effettuati con carta di credito
PIETRO MILIO