Presidente della Commissione Permanente Agricoltura,
On. Alfonso Pecoraro Scanio
Camera dei Deputati
Deputati componenti la Commissione Permanente Agricoltura
Camera dei Deputati
Presidenti dei Gruppi Parlamentari
Camera dei Deputati
Signor Presidente,
onorevoli deputati,
il Disegno di Legge recante "Norme per l'accesso ai fondi agricoli' approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dello scorso 26 febbraio, riguarda esplicitamente la materia sulla quale stato richiesto ed ammesso un referendum abrogativo, il cui principale obiettivo quello di cancellare l'inammissibile normativa, prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 842 del Codice Civile, per la quale "il proprietario di fondo agricolo non pu impedire l'ingresso nel proprio fondo agricolo da parte dei cacciatori."
L'obiettivo referendario volto a rimuovere gli effetti anacronistici del regio decreto del 1942 che determina una discriminazione ai danni del cittadino - agricoltore nei confronti del cittadino - cacciatore.
In considerazione di ci , appare immediatamente evidente che il Disegno di Legge che giunge alla Vostra attenzione non recepisce affatto le istanze referendarie, anzi al contrario le elude in maniera patente, laddove con richiamo alla L. 157/92 che prevede la determinazione delle zone vincolate dai piani faunistico - venatori, affida tale compito alle Regioni che devono provvedere a questa incombenza entro e non oltre il 15 marzo di ciascun anno. Successivamente si stabilisce che "Qualora nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 13 [15 marzo, N.d.R.] sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non pu essere istituita." I (art.3). Di tale possibilitß di opposizione motivata, gli interessati, per , riceveranno notizia solo attraverso l'affissione all'Albo pretorio del Comune ed attraverso non meglio s
pecificati, pubblici avvisi, in altre parole non si prevede neppure l'onere a carico dell'ente pubblico di informare il cittadino agricoltore in forma pi· diretta e coinvolgente, attraverso una notifica individuale.
Risulta, dunque, evidente che, nella forma e nella sostanza, l'iniziativa parlamentare non recepisce affatto l'istanza referendaria.
Il contesto giurisprudenziale e legislativo di riferimento determinato dall'articolo 39 della legge n. 352 del 1970, cosø come reinterpreto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 16-17 maggio 1978, n. 68 per la quale se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare n i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente n i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua sulle nuove disposizioni legislative.
In considerazione di quanto finora esposto, restando l'ipotesi senz'altro non malaugurata n secondaria di lasciare la materia al giudizio popolare referendario, appare evidente che l'unica strada per l'eventuale superamento del quesito referendario quella di recepirne gli obiettivi espliciti, attraverso la modifica del Disegno di Legge approvato dal Senato.
Tutto ci premesso e per i fini cosø esplicitati, il Comitato Promotore chiede di essere ricevuto in audizione dalla Commissione.
Distinti saluti.
Rita Bernardini
Responsabile Ass. Comitato Promotore Referendum Caccia
Roma, 4 marzo 1997
Associazione Comitato Promotore Referendum Caccia
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