PROPOSTA DI UN QUESITO REFERENDARIO RIGUARDANTE L'ART. 94 DEL CODICE PENALE.
1. INTRODUZIONE.
La disciplina codicistica dell'incapacità di intendere e di volere provocata da alcool o da sostanze stupefacenti è ispirata a criteri general-preventivi assai criticabili. In particolare, l'art. 94, che disciplina i reati compiuti da persona dedita all'uso abituale di alcool o stupefacenti, prevede per tali reati, quando commessi sotto l'effetto di dette sostanze, l'aumento della pena.
Il primo comma infatti prescrive: "Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata". Il secondo comma definisce l'ubriaco abituale: "Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoli-che e in stato frequente di ubriachezza". Il terzo comma estende l'aggravante anche all'uso abituale di sostanze stupefacenti.
2. UNA NORMA STUPIDA E INGIUSTA.
A - In primo luogo, è estremamente problematico distinguere l'ipotesi formulata nell'art. 94 da quella dell'art. 95 (intossicazione cronica da alcool o da so-stanze stupefacenti), che, in sostanza, assimila l'intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti ad una vera e propria malattia mentale, escludendo quindi l'imputabilità quando l'intossicazione causi uno stato di degrado psicofisico tale da impedire al soggetto di determinare le proprie scelte.
Difficoltà interpretative sorgono riguardo alle intossicazioni da stupefacenti, in particolare riguardo alla insorgenza di crisi da astinenza; stabilire se si versa nella fattispecie prevista dall'art. 94 o in quella prevista nell'art. 95 non è di poco momento, considerato che nel primo caso la pena è aggravata, mentre nel secondo si può arrivare ad escludere l'imputabilità del soggetto.
B - L'aggravante prevista dall'art. 94 è ispirata ad una concezione della colpevolezza "per la condotta di vita". Il rimprovero dell'ordinamento si rivolge contro l'agente non solo in quanto autore di un fatto tipico ed antigiuridico, ma anche in quanto consumatore abituale di droghe, elevando il consumo abituale a presupposto per l'applicazione della pena aggravata. Questa concezione della colpevolezza "d'autore" è ormai superata in dottrina, ed è in netto contrasto con gli artt. 3 e 27 primo comma della Costituzione.
C - Un simile atteggiamento discriminatorio e rigoristico è presente pure nel secondo comma dell'art. 92 c.p., con riguardo all'ubriachezza preordinata. Non ho peraltro ri-tenuto di inserire anche questa norma nel quesito refe-rendario per non incorrere nel rischio di una pronuncia di inammissibilità per disomogeneità del quesito da parte della Corte costituzionale.
3 - CONTENUTO DEL QUESITO.
Si chiede ai cittadini di esprimersi sull'abrogazione dell'art. 94 del codice penale.
4 - FINALITA' DEL QUESITO.
Si intende rimuovere dal nostro ordinamento una norma le cui finalità discriminatorie e repressive furono espressamente enunciate dagli stessi redattori del codice (v. Relazione al Re, n.55).
5 - AMMISSIBILITA' DEL QUESITO.
Non esiste giurisprudenza costituzionale sull'art. 94 c.p. In tema di ubriachezza la C.c. si è espressa più volte sulla costituzionalità dell'art. 688 c.p.
Le sentenze di più interessanti sull'art. 94 sono:
1 - Cass.pen. 01.06.90 Petretic, in "Giust.Pen." ,1991, II, 196
2 - Cass.pen. 25.09.88 Bertoni, in "Riv.Pen." , 1990, 781 (m)
3 - Cass.pen. 29.10.87 Pacilio, in "Riv.Pen." , 1989, 195 (m)
4 - Cass.pen. 23.11.88 Filippini, in "Giust.Pen." ,1989, II, 493 (m)
5 - Cass.pen. 12.03.85 Delle Foglie, in "Riv.Pen." , 1985, 984
6 - Pret.Voghera 03.12.88 Brocchetta, in "Arch.Giur.Circolaz." ,1989, 131
Diego De Notaris
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