Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
lun 05 mag. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
De Notaris Diego - 6 marzo 1997
Proposta quesito referendario

PROPOSTA DI UN QUESITO REFERENDARIO IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO

INTRODUZIONE

Il decreto del Presidente della Repubblica 14/5/88 n.224 in materia di responsabilità' per danno da prodotto difettoso è stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 85/374 (G.U. 23/6/88 n.146, suppl.).

Esso configura una responsabilità' oggettiva in capo al produttore per i danni causati da difetti del suo prodotto. Tale responsabilità', prescindendo da una colpa del produttore, può essere evitata soltanto provando uno dei fatti che la escludono ai sensi dell'art. 6 del decreto in esame.

La lettera b) dell'art. 6, in combinato disposto con il par. 2 dell'art. 8, sanciscono che la responsabilità in esame è esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione, permettendo peraltro al produttore di liberarsi dalla responsabilità semplicemente dimostrando che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

In sostanza l'art. 8 par. 2 permette al produttore di provare l'esimente di cui all'art. 6 lettera b), per presunzioni, e non in maniera circostanziata.

La lettera e) dello stesso art. 6 esclude la responsabilità del produttore nel caso in cui lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso. In sostanza tale disposizione esclude la responsabilità del produttore per il così detto rischio da sviluppo (o rischio da progresso). Questa esimente diede luogo ad un acceso dibattito durante l'elaborazione della direttiva: sembrava ad alcuni opportuno che i rischi da sviluppo fossero coperti dalla responsabilità del produttore, essendo questi il soggetto più idoneo a fronteggiarli (tali rischi rientrano direttamente nella sua sfera di attività) migliorando la qualità dei controlli sui prodotti e/o assicurandosi. Ex adverso si sosteneva che accollare i rischi da sviluppo al produttore avrebbe disincentivato troppo il progresso tecnologico e l'immissione sul mercato di nuovi prodotti.

Si arrivò ad una soluzione di compromesso: la responsabilità per i rischi da sviluppo fu esclusa (art. 7 lettera e) della direttiva), ma fu ammessa un'opzione diversa da parte degli Stati membri (art. 15 della direttiva). Il nostro legislatore non si è avvalso di tale opzione.

CONTENUTO DEL QUESITO REFERENDARIO.

Il quesito referendario chiede al corpo elettorale di esprimersi sulla abrogazione: I) dell'art. 6 lettera e) del DPR n. 224 del 1988 e II) dell'inciso "Ai fini della esclusione della responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione", contenuto nel par. 2 dell'art. 8 dello stesso decreto.

FINALITA' DEL QUESITO.

Questo referendum tende ad eliminare le facilitazioni probatorie concesse al produttore per dimostrare la sopravvenienza del difetto del suo prodotto, e ad accollare al produttore la responsabilità per rischio da sviluppo. Le finalità politiche di questo referendum sono da ricercare in una maggiore e più estesa tutela dei consumatori contro i danni da prodotti difettosi.

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO.

Non esiste una giurisprudenza costituzionale sul decreto in esame.

Il quesito non è incompatibile con gli artt. 3, 11, 24, e 75 Cost.; nel merito non viola né lo spirito, né la lettera della direttiva CEE 85/374.

Le questioni poste dal quesito riguardano due delle esimenti di cui all'art. 6 del decreto, e sicuramente non presentano caratteri di disomogeneità tali da giustificare una sentenza della Corte di inammissibilità del quesito per disomogeneità delle questioni proposte.

Diego De Notaris

D.Denotaris@agora.stm.it

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail