2. IL QUESITO PER L'ABOLIZIONE INCONDIZIONATA DEL 25 PER CENTO DI QUOTA PROPORZIONALE
2.1. Sfortunatamente, i quesiti per l'abolizione totale e incondizionata della quota proporzionale del 25 per cento, testé rigettati -e per la seconda volta- dalla Consulta (Sentt. n. 5/1995 e n. 26/1997), pur presentando una "evidente finalità intrinseca abrogativa", non si conciliavano con "la suprema esigenza di salvaguardia della costante operatività dell'organo [costituzionale]", che implica che esso non possa "essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione" (Sent. n. 29/1987).
2.2. Invero, "Per quanto riguarda in particolare il Parlamento, va ribadita l'assoluta indefettibilità di un sistema elettorale permanentemente efficiente (tale da non ammettere neppure ambiguità o incertezze normative: cfr. Sent. n. 47/1991), in guisa che, in qualsiasi momento della vita dello Stato, sia garantita la possibilità di rinnovamento delle Camere [...]. L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico rappresentativo non tollera soluzioni di continuità nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento: una richiesta di referendum che esponga l'ordinamento a un tale rischio non potrebbe, pertanto, che essere dichiarata inammissibile" (cit. Sent. 5/1995).
Com.Di.R.El.C.U.