4. IL QUESITO OPPORTUNISTA SULLA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
4.1.1. Attuale funzionamento del Mattarellum. - La vigente legge elettorale per la Camera, come è noto, prevede:
1) l'elezione del 75 per cento dei deputati in 475 collegi uninominali e la distribuzione del restante 25 per cento di seggi tra le liste proporzionali, previo scorporo di una quota variabile dei voti ottenuti nei collegi uninominali dai candidati eletti e ad esse collegati. Qualora una lista, esauriti i propri candidati, abbia diritto ad altri seggi, sono recuperati i candidati uninominali ad essa collegati, nell'ambito della circoscrizione, e risultati non eletti nel rispettivo collegio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (art. 77, comma 1, numero 3) e 4)). La cifra individuale corrisponde alla percentuale di voti conseguita dal candidato nel collegio uninominale;
2) il divieto di candidature indipendenti, dovendo i candidati uninominali essere collegati, a pena di nullità della candidatura, con una lista proporzionale.
4.1.2. Sull'asserita obbligatorietà del collegamento. - In effetti, secondo la lettera del Testo Unico n. 361/57 e l'interpretazione costante e uniforme data dagli Uffici elettorali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale nazionale, il collegamento deve sussistere solo al momento della presentazione delle candidature, scindendosi da quel momento i destini delle candidature uninominali da quelli delle liste collegate. Il decreto legislativo di coordinamento 20 dicembre 1993, n. 534 (firmato anche da Elia, esimio ex presidente -con rispetto parlando-, della Consulta), infatti, ha omesso di includere, tra le competenze dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, l'accertamento della sussistenza di un attuale ed effettivo collegamento dei candidati uninominali con liste validamente presentate nella circoscrizione. In soldoni, se la lista proporzionale è ricusata, il candidato uninominale collegato solo ad essa non ne segue le sorti.
4.2. Obiettivi del quesito referendario. - Il quesito che qui si propone investe l'attuale meccanismo di assegnazione del 25 per cento dei seggi, abrogando completamente l'ingranaggio proporzionale e sostituendo contestualmente ad esso un sistema di recupero del tutto incentrato sui risultati elettorali conseguiti dai singoli candidati nei collegi uninominali.
L'operazione referendaria è resa possibile e chiara dall'univocità e dall'omogeneità del quesito che, abolendo le liste proporzionali e la relativa scheda, si appoggerebbe sulla previsione di cui all'art. 77 (recupero dei candidati uninominali non eletti nella quota maggioritaria per coprire i seggi conquistati in eccedenza dalla lista proporzionale ad essi collegata), rendendo il principio del recupero dei migliori dei non eletti nel maggioritario norma generale per la copertura del residuo 25 per cento dei seggi. Non operando più il vincolo di collegamento -preordinato al funzionamento del cd. scorporo nel sistema proporzionale-, risulterebbero quindi eletti i migliori perdenti, collegio per collegio (artt. 1, comma 4, 77, comma 1, numeri 3) e 4), 84, comma 1).
Va sottolineato come l'abrogazione del sistema proporzionale, implicando l'abolizione dell'obbligo -incombente sui candidati nei collegi uninominali- di collegarsi con una lista proporzionale presentata nella stessa circoscrizione, e consentendo quindi le candidature indipendenti, risolverebbe in radice le discriminazioni di fatto operanti tra chi conosce e chi non conosce la situazione di cui al punto 4.1.2 supra.
4.3. Effetti e razionalità intrinseca del quesito. - "Il quesito referendario deve "incorporare l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo", cioè la puntuale ratio che lo ispira (sent. N. 29 del 1987), nel senso che dalle norme proposte per l'abrogazione sia dato trarre con evidenza "una matrice razionalmente unitaria" (sentt. Nn. 16 del 1978; 25 del 1981), "un criterio ispiratore fondamentalmente comune" o "un comune principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale" (sentt. Nn. 22, 26, 28 del 1981; 63, 64, 65 del 1990)" (cit. sent. 47/1991).
Il fine intrinseco del nostro referendum è chiaramente incorporato nel quesito: il voto che il corpo elettorale è chiamato a esprimere è inequivocabile diretto all'abolizione (o al mantenimento) del meccanismo di recupero proporzionale e di tutti gli istituti ad esso preordinati (collegamento, scorporo e scheda).
La matrice razionalmente unitaria del quesito è altrettanto chiara: la quota proporzionale, non potendo essere abolita incondizionatamente, sarebbe sostituita con un sistema di recupero fondato sui risultati conseguiti dai singoli candidati non eletti nei collegi uninominali della circoscrizione. Il referendum, proponendo agli elettori l'instaurazione di un nuovo sistema di elezione del 25 per cento dei deputati, in sostituzione del vigente sistema proporzionale con scorporo, presenta dunque anche il requisito di "alternatività -condizione di chiarezza del quesito- tra la disciplina vigente, di cui si chiede l'abrogazione, e quella che ne residuerebbe." (cfr. Sent. n. 40/1997).
4.4. - Garanzia dell'indefettibilità del sistema elettorale. - "Qualora si tratti dell'abrogazione di una legge elettorale relativa alla composizione ed al funzionamento di un organo costituzionale o di rilevanza costituzionale, [deve potersi trarre dal quesito] una parallela lineare evidenza delle conseguenze abrogative, anch'essa indispensabile perché la proposta di cancellazione non esponga un tale organo "all'eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento" (sent. N. 29 del 1987)" (sent. 47/1991).
Questo è l'unico rilievo mosso dalla Consulta ai quesiti per l'abolizione incondizionata del meccanismo proporzionale d'attribuzione del 25 per cento dei seggi, i quesiti rendendo necessario un successivo intervento legislativo per la creazione dei collegi mancanti. Come abbiamo già spiegato dianzi, e dimostreremo in seguito, il nostro quesito non incorre in tale inconveniente, predisponendo un sistema per la copertura di tutti i seggi.
4.5. Analogie con il referendum Segni. - Il quesito Segni: a) abolendo il quorum del 65% dei voti, richiesto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, b) provocava l'inversione delle due fasi di assegnazione dei seggi (maggioritaria-uninominale e proporzionale-plurinominale), c) dovendo però contestualmente manipolare anche la disposizione sul calcolo della cifra elettorale regionale di gruppo (art. 19, comma 2, l. 29/1948), al fine di rendere utilizzabili i voti dei candidati sconfitti nei collegi uninominali (cfr. supra, numero 1.).
Il nostro quesito, invece, più linearmente, lasciando immutato il sistema di elezione del 75 per cento dei deputati, si limita a incidere su tutte le procedure previste per l'assegnazione del 25 per cento dei seggi residui, operando abrogazioni sussidiarie strettamente necessarie e consequenziali all'abrogazione principale, in ossequio ai principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale.
4.6. Meccanismo di attribuzione del 25 per cento dei seggi dopo il referendum. - Sarebbe incentrato sul combinato disposto dei modificati articoli 1, comma 4, 77, comma 1, numeri 3) e 4), e 84 del DPR n. 361/1957, secondo cui l'Ufficio elettorale circoscrizionale dovrebbe:
1) determinare la cifra individuale di ogni candidato non eletto presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione;
2) disporre i candidati non eletti nell'ordine delle rispettive cifre individuali;
3) proclamare eletti, fino a concorrenza del 25 per cento dei seggi, i candidati della graduatoria, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4.7. Surrogazione dei deputati eletti con il recupero del 25 per cento. - Per la sostituzione dei deputati eletti direttamente nei collegi uninominali, si continuerebbe a ricorrere ad elezioni suppletive, ex art. 86, commi 1-3, del T.U..
Per sostituire il deputato eletto con il metodo di recupero, si ricorrerebbe al primo dei non eletti nella graduatoria delle cifre individuali.
Com.Di.R.El.C.U.