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Conferenza Movimento club Pannella
Colombo Emilio - 9 marzo 1997
Requiem 5

5. IL QUESITO OPPORTUNISTA SULLA LEGGE ELETTORALE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA

5.1. Attuale funzionamento della legge. - Il 75 per cento circa dei senatori è eletto in 232 collegi uninominali. Per l'attribuzione del 25 per cento di seggi eccedenti i collegi uninominali costituiti, l'Ufficio elettorale regionale procede al calcolo delle cifre elettorali regionali di gruppo, date dalla somma dei voti conseguiti dai candidati del gruppo non risultati eletti nel collegio di presentazione. Sulla base di tali cifre elettorali, l'Ufficio distribuisce i seggi residui tra i gruppi, all'interno dei quali prevalgono i candidati con le più alte cifre individuali. La cifra individuale rappresenta la percentuale di voti conseguita dal candidato nel proprio collegio.

5.2. Funzionamento della legge dopo il referendum. - Come per la Camera, il meccanismo d'elezione del 75% dei senatori resterebbe immutato; il restante 25 per cento di senatori sarebbe eletto recuperando i migliori candidati sconfitti nei collegi uninominali (o meglio, i primi dei non eletti in un terzo dei collegi), a livello di singole circoscrizioni regionali.

Il quesito è semplice, breve, omogeneo, univoco e chiaro. La proliferazione di candidature occasionali di gruppo potrebbe continuare, anche se in misura limitata, non essendo stata intaccata la norma sulla presentazione delle candidature (che favorisce smisuratamente i gruppi in questa fase): si è infatti preferito aderire il più possibile alla teoria del quesito incondizionato.

Anche il sistema per la sostituzione dei senatori eletti ex art. 17 del D. Lgs. n. 533/1993 sarebbe altrettanto chiaro ed univoco, poiché l'articolo 19, sesto comma, disporrebbe la proclamazione del candidato con la più alta cifra individuale, secondo le disposizioni dell'articolo 17.

I senatori eletti nei collegi uninominali e cessati per qualunque causa dal mandato, sarebbero invece sostituiti mediante elezioni suppletive nel collegio, ex art. 19, commi 1-4, del D. Lgs. n. 533/1993.

Va rilevato che il nostro quesito opportunista non inciderebbe neppure sulla diversa distribuzione dei collegi nella regione Trentino-Alto Adige dove, a fronte di 7 seggi assegnati, sono costituiti non 5 ma 6 collegi (legge 30 dicembre 1991, n. 422, fatta salva dall'art.1, quarto comma, del Testo Unico per l'elezione del Senato della Repubblica).

Com.Di.R.El.C.U.

 
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