6. MAZZATA AL TATARELLUM
6.1. Premessa. - Per colpire il Tatarellum, si è rivelato necessario elaborare due quesiti a matrioska, poiché il quesito maggiore potrebbe presentare problemi di ammissibilità costituzionale. Fortunatamente, però, anche il quesito minore, certamente ammissibile secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, consegue l'apprezzabile risultato di costringere i vari poli a presentare una lista unica per l'elezione dei consigli regionali. I due quesiti, infatti, hanno in comune l'abolizione delle norme che consentono apparentamenti multipli, ovvero la possibilità per ciascuna lista regionale (destinataria del premio di maggioranza) di essere accompagnata da più d'una lista proporzionale (per l'esattezza da più di un gruppo di liste provinciali).
L'azione abrogativa risulta problematica solo rispetto alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalle funzioni, ma solo perché la legge, prevedendo in modo espresso solo il caso di collegamento di più liste proporzionali alla lista regionale, lascia dedurre dall'interpretazione sistematica della legge il meccanismo della surrogazione nel caso in cui la lista regionale maggioritaria sia collegata a una sola lista proporzionale. Il quesito da noi proposto si basa sulla tesi dell'interpretazione sistematica. E' stato tuttavia previsto anche il caso in cui il legislatore abbia ritenuto che fosse inconcepibile che una sola lista proporzionale si collegasse alla lista regionale maggioritaria. Per dirimere il dubbio, si possono consultare i giuristi d'area, e anche il Ministero dell'Interno.
6.2. L'attuale funzionamento della Tatarella. - Il sistema elettorale dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario (legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n.43), prevede il ricorso ad un sistema misto:
"I quattro quinti dei consiglieri [...] sono eletti sulla base di liste regionali concorrenti [...]" (art.1, comma 2, l. 43/95) ed "un quinto dei consiglieri [...] è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste provinciali concorrenti [...]" (art.1, terzo comma, l. 43/95).
Ogni lista regionale deve essere collegata, con apposita dichiarazione, ad almeno un gruppo di liste provinciali, e viceversa, a pena di nullità, come si evince dalla lettura congiunta dei comma 3 e 8 dell'art. 1 della citata legge.
Al comma 9 è poi disposto che "più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale [...]".
Il voto viene espresso su un'unica scheda sia per le liste provinciali sia per quelle regionali. E' inoltre consentita l'espressione di un voto dissociato, ovvero è possibile indicare anche una lista regionale non collegata alla lista provinciale prescelta.
L'art. 3, modificando l'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, prevede poi un meccanismo di premio di maggioranza, tale che la maggioranza assoluta dei consiglieri spetterà, in ogni caso, a quella coalizione collegata alla lista regionale che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi.
6.3.1. Il quesito minore. - Il quesito minore si limita ad abolire la possibilità che la medesima lista regionale possa essere collegata a più di un gruppo di liste provinciali. Rimarrebbe quindi in piedi il cosiddetto voto dissociato, ovvero l'indicazione di una lista provinciale non collegata alla lista regionale prescelta.
6.3.2. Il quesito maggiore. - Il quesito maggiore abolirebbe anche il voto dissociato, consentendo di esprimere solo il voto per la lista provinciale, il quale si trasferirebbe in tal modo automaticamente anche alla lista regionale collegata. Il sistema risultante sarebbe simile a quello vigente per i comuni con meno di 15000 abitanti, in cui col voto di lista si esprime automaticamente anche il voto per il candidato sindaco. Qui, in luogo del sindaco, verrebbe indicata la lista maggioritaria collegata. Il sistema diventerebbe, pertanto, maggioritario a turno unico, sebbene -purtroppo- con voto di lista anziché attraverso collegi uninominali.
Il quesito modificherebbe inoltre l'art. 7 della legge 43/95, al fine di uniformare la normativa dello sbarramento al nuovo testo della legge. Le attuali disposizioni prevedono, infatti, che non possano concorrere alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste provinciali che non abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti a livello regionale, a meno che non siano collegate a liste regionali che abbiano superato il 5 per cento dei voti validi. E' chiaro che, abolendo la possibilità di collegamenti multipli, le due diverse soglie non avrebbero più senso, poiché la percentuale ottenuta da ciascun gruppo di liste provinciali, corrisponderebbe, necessariamente, anche a quella conseguita dalla rispettiva lista regionale.
Dopo l'abrogazione referendaria gli artt. 2 e 7 della l. 43/95 risulterebbero pertanto così formulati :
Art. 2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e il cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.
Art. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi.
6.4. Univocità, omogeneità e chiarezza dei quesiti. - Il quesito maggiore tende ad abolire sia la possibilità di collegamento di più gruppi di liste provinciali con la stessa lista regionale, sia la possibilità dell'elettore di votare per una lista provinciale e per una lista regionale ad essa non collegata, sia, infine, i due diversi quorum previsti dall'art. 7.
Poiché la Corte potrebbe ritenere il quesito eterogeneo e ambiguo, potendo coartare la scelta dell'elettore che volesse mantenere (o abrogare) una cosa e non l'altra, è stato elaborato il quesito minimo, il quale sarebbe ad evidenza univoco, omogeneo e chiaro, in quanto esclusivamente volto ad abolire la possibilità di apparentamenti multipli alla medesima lista regionale.
Invero i prescritti requisiti di univocità, omogeneità e chiarezza sono da intendersi non solo come attributi di cui il quesito dovrebbe essere provvisto, ma anche, se non principalmente, come caratteristiche di cui la normativa residua dovrebbe essere dotata.
Ed è indubbio che, anche col quesito maggiore, la legislazione residua rispetterebbe alla lettera detti canoni: l'abolizione del voto dissociato dovrebbe essere interpretata come abrogazione sussidiaria a quella principale, il collegamento multiplo di gruppi di liste provinciali alla medesima lista regionale non avendo altro scopo che quello di favorire la frammentazione partitica.
Per di più, se, come la Corte ha più volte sostenuto, sono da ritenersi ammissibili referendum elettorali di tipo manipolativo (e invero solo quelli), si può legittimamente interpretare il fine unico del quesito proposto come quello di rendere il sistema elettorale regionale compiutamente maggioritario (seppur non organizzato in collegi uninominali).
Certamente sussidiaria, a rigor di logica, dovrebbe poi essere considerata l'abolizione parziale dell'art. 7, divenendo illogica la previsione di due differenti quorum, uno per le liste regionali e uno per quelle provinciali.
6.5. Immediata applicabilità della normativa residua. - Anche per le Regioni la Corte Costituzionale potrebbe muovere l'obiezione della immediata applicabilità della normativa di risulta. In ogni caso tale obiezione non colpirebbe i quesiti in oggetto. Il sistema attualmente in vigore, infatti, prevede due ipotesi egualmente possibili ed altrettanto funzionanti. La prima, è che un solo gruppo di liste provinciali sia collegato ad una lista regionale, e la seconda, che più gruppi di liste provinciali siano collegati alla medesima lista regionale. I quesiti opportunisti mirano ad abrogare la seconda possibilità, lasciando in piedi la prima; la legge, quindi, rimarrebbe funzionante in modo perfettamente efficiente.
6.6. Nota tecnica sul meccanismo di surrogazione dei consiglieri regionali. - Il meccanismo di surrogazione è attualmente disciplinato dall'art 15, comma 15, e dall'art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1995, n. 43 (Tatarellum).
Tali disposizioni, tuttavia, per espressa previsione, trovano applicazione nel solo caso di collegamento di più gruppi di liste provinciali alla lista regionale. Sorprendentemente, il Tatarellum nulla dispone in merito alla surrogazione nel caso di collegamento con un solo gruppo di liste provinciali: come se il legislatore, volendo favorire la frammentazione partitica, considerasse impossibile la vittoria di una lista indipendente.
Secondo il principio della coerenza intrinseca della normativa elettorale (che, essendo un principio, non deve valere solo per cassare i referendum, ma anche in riferimento alle leggi approvate dal Parlamento), si deve dedurre che, nel caso in cui la lista regionale tributaria del premio di maggioranza sia collegata con un solo gruppo di liste provinciali, la surrogazione debba avvenire secondo le disposizioni generali di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 15 della legge n. 108/1968.
Ecco perché si è scelto di abrogare l'intero comma 15 dell'art. 15, e i riferimenti ad esso contenuti nell'art. 16, comma 3, le surrogazioni relative alle liste regionali collegate con un solo gruppo di liste provinciali restando disciplinate dalle dette disposizioni generali dei commi 10 e 11 dell'art. 15:
"10. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale."
"11. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta."
Peraltro, se al comma 15 dell'art. 15 si attribuisce invece il valore di norma generale, applicabile anche al caso di collegamento semplice di un gruppo di liste provinciali con la lista regionale vincente, non occorre neanche abrogare detto comma ed il riferimento ad esso contenuto nell'articolo 16, terzo comma.
Com.Di.R.El.C.U.