NEL 730 DEBUTTA IL "VOTO" AI PARTITI
La seconda parte della circolare della Finanze con le istruzioni per il conguaglio
La mancata consegna entro il 15 maggio di copia della dichiarazione è sanzionabile da parte dell'amministrazione
di Alessandro Antonelli e Luca Poggi
Dalla lettura del testo della circolare ministeriale n. 91/E del 26 marzo 1997 emergono alcune novità in materia di adempimenti per l'assistenza fiscale relativa al 1997, conseguenti alla evoluzione normativa intervenuta a fare data dalla precedente interpretazione ministeriale in materia (cfr. circolare ministeriale n. 81/E del 28 marzo 1996).
In particolare, con riferimento alla facoltà prevista per i contribuenti di destinare una quota pari al 4 per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici, viene precisato che tale scelta dovrà essere effettuata compilando l'apposita scheda da inserire nel modello 7301, nella quale dovrà essere apposta la firma e indicato il codice fiscale. Qualora inoltre venga presentata la dichiarazione congiunta anche il coniuge dichiarante potrà operare tale scelta compilando l'apposito riquadro.
Viene ulteriormente ampliato il novero dei soggetti a cui destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef. Come per lo scorso anno, che aveva visto l'introduzione della scelta a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia, anche quest'anno l'introduzione della scelta della destinazione dell'8 per mille a favore dell'Unione delle comunità ebraiche in Italia (prevista dall'articolo 2, della legge n. 638 del 20 dicembre 1996) è avvenuta successivamente all'approvazione del modello di dichiarazione 730/97.
Il ministero precisa al riguardo che tale scelta potrà essere effettuata dal contribuente apponendo, in calce al modello 7301, la propria firma preceduta dalla dicitura "Dichiarante otto per mille dell'Irpef Unione delle comunità ebraiche italiane". Anche in tale caso, qualora venga presentata la dichiarazione congiunta, il coniuge che intenda effettuare tale scelta dovrà indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura "Coniuge: otto per miille dell'Irpef Unione delle Comunità ebraiche italiane".
Degna di nota è la precisazione fornita nell'ambito delle disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni direttamente al Caf da parte dei lavoratori dipendenti, secondo la quale i dati del sostituto d'imposta da indicarsi nel modello 730, qualora divergessero da quelli del sostituto che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, devono riferirsi al soggetto che dovrà effettuare i conguagli di imposta.
Infine viene ricordato che la mancata consegna, entro il 15 maggio 1997, di copia della dichiarazione dei redditi controllata ed elaborata da parte del Caf incaricato al contribuente assistito, è sanzionabile da parte dell'amministrazione finanziaria mediante l'applicazione delle pene previste dall'articolo 53 del Dpr 600 del 29 settembre 1973. Tale disposizione è volta a favorire il contribuente nel riscontro dei dati contenuti nelle dichiarazioni al fine di rettificare gli eventuali errori commessi dal Caf nei trenta giorni successivi.