(Sole 24ore di oggi)"Roma - Le ordinanze con le quali l'Ufficio centrale della Cassazione decide sulla legittimità delle richieste di referendum si inseriscono nel contesto di un procedimento di carattere legislativo, quale è quello referendario. Non rappresentano, dunque, un atto amministrativo. Pertanto, il Consiglio nazionale dei giornalisti non poteva pretendere diprendere visione dei documenti, sulla base dei quali la Cassazione ha dato via libera al referendum relativo all'abolizione dell'Ordine della categoria.
Così ha risposto la quarta sezione del Consiglio di Stato (decisione 333/97), che è entrata nel merito della questione, a prescindere dal fatto che la Corte costituzionale abbia dichiarato, con la sentenza 38/97, l'ammissibilità del quesito referendario su giornalisti. Infatti, ha spiegato Palazzo Spada, la Consulta accerta l'esistenza giuridica dell'ordinanza dell'Ufficio centrale della Cassazione, non la regolarità del procedimento. Dunque, nonostante l'intervento dei giudici costituzionali, la richiesta del Consiglio nazionalòe aveva un senso. A condizione, però, che l'ordinanza della Cassazione sia un atto amministrativo.
Così, però, non è. <>. Pertanto, <>.Tesi non scalfita dal fatto che l'Ufficio centrale, nonostante sia interamente formato da magistrati, non abbia alcuna funzione contenziosa. Perchè ciò non significa che, esclusi i compiti di giudice, all'Ufficio centrale debbano essere, per forza di cose, assegnate funzioni amministrative.
Esistono, ha ricordato il Consiglio di Stato, <>. E tali sono quelle riconosciute all'Ufficio centrale della Cassazione.>>.