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Conferenza Movimento club Pannella
Partito Radicale Mariano - 7 maggio 1997
PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM.

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano

le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.

Le facoltà che le leggi n.212 e n. 130 riconoscono ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con proprie liste o candidature vengono attribuite dall'art. 52 della legge 1970, n. 352, per quanto concerne i referendum, soltanto ai partiti o gruppi politici che abbiano una propria rappresentanza in Parlamento, nonchè ai promotori del referendum; questi ultimi considerati come gruppo unico.

Da ciò consegue, innanzitutto, che soltanto i partiti predetti, nonchè i promotori del referendum, potranno ottenere gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, previsti all'art. 1, primo comma, della legge n. 212.

L' elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e la indicazione dei promotori del referendum saranno comunicati ai Sindaci a cura del Ministero dell'Interno e per il tramite delle Prefetture.

Gli spazi di cui trattasi dovranno essere ripartiti dalla Giunta Municipale in tante sezioni distinte quanti sono gli aventi diritto, in modo che ad ognuno di essi venga assegnata una superficie libera di meteri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base.

A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE IN OCCASIONE DI ELEZIONI -- IN CUI ALLE LISTE AMMESSE GLI SPAZI DI CUI TRATTASI VENGONO ASSEGNATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE DI UFFICIO -- PER I REFERENDUM E' NECESSARIO CHE VENGA INOLTRATA APPOSITA DOMANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI E DA PARTE DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM ENTRO IL 34 GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE.

Si è posto il quesito se anche per i referendum possano essere consentite affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro (Partiti, Enti, Organizzazioni, ecc. ) che, non avendo i requisiti per partecipare direttamente alla consultazione, vogliano ugualmente intervenire nella campagna per il referendum.

Al quesito, anche sul parere del Consiglio di Stato; è stata data risposta affermativa, nella considerazione che l'art. 52, secondo comma, della citata legge n. 352 intende solamente definire chi sono, per il referendum, le organizzazioni che partercipano direttamente alla consultazione, e non intende invece negare la facoltà -- che peraltro trae fondamento dall'art. 21 della Costituzione -- che eventuali fiancheggiatori svolgano una propria propaganda, nei limiti di cui alle leggi n. 212 e n. 130.

La propaganda dei fiancheggiatori potrà quindi svolgersi, a domanda degli interessati, negli spazi per l'affissione di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 212.

Poichè detti spazi hanno dimensioni fisse, qualora il numero delle richieste pervenute al Comune non renda possibile l'assegnazione a ciascun richiedente di una superficie non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, verrà stabilito un turno, mediante sorteggio, in modo che ogni richiedente possa usufruire di uguale spazio per la stessa durata (art. 3, sub. art. 4, terzo comma, della legge n. 130).

L'ordine di assegnazione degli spazi sia per la propaganda diretta che per quella fiancheggiatrice sarà stabilito in base all'ordine di presentazione delle relative istanze, come prevede l'art. 3, sub art. 4, secondo comma, della legge n. 130.

Per espressa disposizione del terzo comma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n.199 qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ad ogni gruppo fiancheggiatore che abbia presentato domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n.130, spetta, per le affissioni di propaganda, un unico spazio.

Per ottenere detto spazio è sempre necessaria la domanda diretta alla Giunta Municipale; la domanda può essere fatta contestualmente per più referendum.

 
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