Roma, 9 maggio 1997
Premesso che:
la legge 662/96 collegata alla finanziaria '97 aveva stabilito che il pagamento delle somme maturate ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale 495/93 e 240/94 fosse effettuato mediante titoli di Stato;
il Decreto del Ministro del Tesoro 27 marzo 1997 (G.U. 8/4/97) aveva determinato le caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettere alle finalità di cui al punto precedente, nonché le procedure e i criteri di assegnazione agli aventi diritto;
ai sensi della Legge 311/73 gli Istituti previdenziali e non il Tesoro sono autorizzati ad assumere l'esazione dei contributi associativi per conto delle associazioni sindacali a carattere nazionale;
sull'ammontare degli arretrati in questione il sindacato ritiene di far valere il proprio diritto alla trattenuta della quota associativa secondo l'aliquota prevista sulle prestazioni mensilmente erogate dagli istituti previdenziali;
secondo una stima il valore di queste quote trattenute e versate alle organizzazioni sindacali può essere individuato in circa 35 miliardi per il '97 e in circa 100 miliardi per l'intero ammontare degli arretrati in questione e che le organizzazioni sindacali non avrebbero avuto né titolo né modo di chiedere al Tesoro di effettuare analoghe trattenute "alla fonte".
Per sapere:
per quali motivi il Governo abbia deciso di versare all'Inps il controvalore dei titoli emessi perché provveda ad erogare in contanti le somma (effettuando quindi le trattenute a favore del sindacato sulle somme spettanti ai pensionati) anziché procedere secondo le lineari procedure stabilite dalla legge collegata alla finanziaria '97 e dal decreto del Min. Tesoro 27/3/97;
se non ritenga che tale decisione abbia procurato un ingiustificato vantaggio economico alle organizzazioni sindacali.
MILIO