Questa mattina sono andato all'Ufficio Elettorale della Prefettura per ritirare i fac-simili delle schede di votazione e i libretti d'istruzioni per le operazioni elettorali del Ministero dell'Interno.
Mi hanno potuto dare solo tre fac-simili perchè gli altri non erano ancora arrivati (sic) e la pubblicazione n. 2 "Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione", che a pagina 137 riporta l'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n.130, che così recita:
"L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione, altresì, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge (quelle poste nelle sedi di partito, ndr).
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000".
Si evince dalla lettura della legge che il volantinaggio puro e semplice è consentito senza limitazioni sabato 14 giugno e, invece, a 200 metri dai seggi domenica 15 giugno.
Chi vuole la legge via fax mi lasci un messaggio in casella (col suo numero di fax!).