A precisazione di alcune inesattezze dette in questa conferenza va precisato che:- tutti gli indirizzari banche dati costituitisi prima del 9 maggio non sono vincolati agli obblighi della 'liberatoria' per ogni singolo nomintativo inserito ;
- dall'entrata in vigore della legge è limitata la cessione o vendita a terzi dei dati pertanto tutte le banche dati costituitesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge hanno potuto scambiarsi o vendersi i dati senza violare la legge;
- successivamente all'entrata in vigore della legge è possibile costituire banche dati rispettando alcune indicazioni che sono: 1) l'autorizzazione scritta (o orale in base all'ultimo decreto legislativo) a utilizzare il nominativo per l'inserimento in una banca dati; 2) è vietata la vendita o la cessione delle banche dati costituitesi successivamente all'entrata in vigore della legge salvo che nella liberatoria tale possibilità venga contemplata; 3) garantire la sicurezza delle banche dati con apposito regolamento del garante che dia disposizioni sulle nomre minime di sicurezza (quest'ultimo punto è stato prorogato di qualche mese dal decreto del Governo successivo all'entrata in vigore della legge; ecc ecc