Ci sono infatti alcuni parlamentari disponibili a presentarli nella seduta di lunedì per tentare di bloccare il provvedimento, ma devono essere centinaia. Mandatemeli nella casella R.Bernardini.
Inserisco il testo del Disegno di Legge
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Il 17 luglio 1997
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)
E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 27 giugno 1997, n.185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 luglio 1997
DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Il decretolegge 27 giugno 1997, n.185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
ART.2
Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, può essere effettuata entro il 31 dicembre 1997, mediante spedizione dell'apposita scheda al centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
ART. 3
All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n.662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETOLEGGE 27 GIUGNO 1997, N. 185
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"ART. 1bis - (Differimento del termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 1 dicembre 1997".