COMUNICATO STAMPAIL DECRETO MINISTERIALE SULL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO
E' ILLEGITTIMO E PERICOLOSO: NIENTE PIU' ANONIMATO E PARITA' DI
TRATTAMENTO. INTERROGAZIONE ED ESPOSTO DEL CONSIGLIERE ANTIPROIBIZIONISTA
ENZO CUCCO.
Il Ministero della Sanità ha emesso un decreto che detta le nuove norme
sulle'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per alcune specifiche
forme morbose. Il Decreto è in vigore dall'8 marzo scorso e le Regioni
devono uniformarsi alla nuova normativa.
Con una interrogazione urgente all'Assessore alla Sanità ed un esposto allo
stesso Ministro della Sanità il consigliere regionale antiproibizionista
Enzo Cucco ha sollevato il problema dell'anonimato, che con questo decreto
non viene più rispettato, ed il problema della disparità di trattamento fra
le persone tossicodipendenti in comunità e quelli in trattamento nei
servizi.
ANONIMATO
L'art.7 del decreto stabilisce che il documento comprovante il diritto
all'esonero deve indicare chiaramente la forma morbosa per la quale si ha
diritto all'esenzione. Le regioni stabiliscono un codice di identificazione
delle forme morbose (il Piemonte lo ha fatto, molte altre no) per cui sul
tesserino dell'esenzione compare un numero composto da tre parti: il numero
dell'USSL di appartenenza, il numero meccanografico, il numero della forma
morbosa. Così ogni persona porterà scritto sul proprio tesserino la
malattia per la quale ha ottenuto l'esenzione. Con le conseguenze che si
possono immaginare, soprattutto per le persone sieropositive.
Questo in aperto contrasto con le nuove leggi sull'AIDS e sulle
tossicodipendenze che prevedono come fondamentale il diritto all'anonimato.
DISPAITA' DI TRATTAMENTO TRA TOSSICODIPENDENTI
Nell'art. 4 dello stesso Decreto è sancita una ulteriore ingiustizia senza
senso: i tossicodipendenti in comunità hanno diritto all'esenzione completa
per qualsiasi prestazione sanitari abbiano bisogno, mentre i
tossicodipendenti in carico ai servizi territoriali hanno diritto solo
all'esenzione per i trattamenti di disassuefazione.
Perchè questa disparità? Perchè favorire in questo modo solo i
tossicodipendenti in comunità.
Nella sua interrogazione il consigliere Cucco ha chiesto all'Assessore
regionale piemontese di farsi carico del problema preso le autorità
ministeriali, perchè si giunga alla cancellazione delle norme illegittime.
Ed ha inoltre inviato un esposto al Ministero contro lo stesso decreto per
chiederne una revisione, sulla base della sua manifesta illegittimità.
Torino, 4 aprile 1991
Alla Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
Carla Spagnuolo
PALAZZO LASCARIS
Torino, 4 aprile 1991
INTERROGAZIONE URGENTISSIMA A RISPOSTA ORALE
All'Assessore alla Sanità
Oggetto: applicazione Decreto Ministero della Sanità 1.2.91, nuovo regime
delle esenzioni per forme morbose.
Premesso che:
- con il Decreto ministeriale 1 febbraio 1991, pubblicato sulla G.U. del 7
febbraio 1991 ed entrato in vigore l'8 marzo 1991, si è regolamentato il
nuovo regime delle esenzioni dalla spesa sanitaria per forme morbose.
In particolare:
- con l'art. 7 di detto decreto si stabilisce che "l'attestato di
esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata, la patologia che
dà luogo all'esenzione o l'appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art.6".
- con l'art. 4 si stabilisce che sono esentati dal pagamento delle quote
di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni
farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le
prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie, i
"tossicodipendenti residenti in comunità di recupero" ed i
"tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione.
- la Regione Piemonte ha già provveduto con circolare n.1351/50 del 7 marzo
scorso ad informare le USSL ed i servizi competenti, inviando anche la
codifica delle patologie e le relative esenzioni;
- quanto previsto dall'articolo 7 è chiaramente in contrasto con l'obbligo
di garantire l'anonimato per ogni cittadino in materia di salute, previsto
dall'ordinamento giuridico vigente ed in particolar modo dalle due rercenti
leggi n.135 e 162 del 1990;
- quanto previsto dall'art. 4 è privo di ogni giustificazione ed inserisce
una disparità di trattamento inaccettabile;
- l'applicazione del Decreto ha provocato numerosi problemi interpretativi
laddove specifica che l'esenzione è ammissibile sono per quei farmaci e
quelle prestazioni direttamente correlate alle patologie indicate. Senza
tener conto che il confine tra prestazioni strettamente correlate alle
patologie non è praticamente possibile da indicare (vedasi il problema di
quanti sono in dialisi che, oltre a non vedersi incluso il trattamento
dialitico in sè fra quelli esenti, godono dell'esenzione unicamente per le
terapie delle complicanze del trattamento dialitico, e non sono esenti dai
ticket per alcuni importanti accertamenti diagnostici come l'epatite virale
o l'Hiv);
interroga l'Assessore competente per conoscere:
- il suo parere in merito alle questioni esposte in premessa;
- quali iniziative urgenti intende assumere nei confronti del Ministero
affinchè si giunga ad una celere rettifica del Decreto;
- in attesa di un pronunciamento del Ministero, quali iniziative intende
assumere nei confronti di quelle persone che da un'applicazione letterale
del Decreto si vedrebbero esclusi ovvero ne verrebbero danneggiati per
effetto di una indesiderata pubblicità del proprio stato di salute.
Sollecitando urgentissima risposta invio i migliori saluti
ENZO CUCCO
Al Ministro della Sanità
On. Francesco De Lorenzo
piazzale dell'Industria 20
00144 ROMA
Torino, 4 marzo 1991 RACCOMANDATA RR
Egregio Signor Ministro,
le Regioni stanno in questi giorni applicando il Decreto ministeriale 1
febbraio 1991 "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto
all'esenzione della spesa sanitaria". In particolare la Regione Piemonte ha
provveduto entro i termini di legge alla redazione della codifica della
patologie che danno diritto all'esenzione.
Immediatamente dopo l'applicazione delle disposizioni regionali abbiamo
ricevuto le prime proteste da parte di alcuni utenti dei servizi sanitari
pubblici su tre questioni in particolare:
- l'art. 4 del Decreto prevede l'esenzione per i tossicodipendenti in
comunità di recupero e l'esenzione per gli altri tossicodipedenti "in
relazione ai trattamenti di disassuefazione": perchè questa inspiegabile
disparità di trattamento?
- l'art. 7, comma 3, prescrivendo che "l'attestato di esenzione deve
indicare, sia pure in forma codificata, la patologia che dà luogo
all'esenzione" è in netto contrasto con le norme che prevedono e
ggarantiscono l'anonimato delle prestazioni sanitarie, con particolare
riferimento a quanto previsto dalle recnti Leggi nn. 135 e 162 del 1990.
Risulta allo scrivente che alcune regioni italiane non stanno nemmeno
procedendo alla codifica delle patologie, che verranno quindi, indicate
direttamente sul cartellino dell'esenzione.
Potrà capire quanto possa essere drammatico per una persona
tossicodipedente o sieropositiva all'Hiv dover far sapere a tutti la
propria condizione;
Esiste poi il problema di una codificazione eguale per tutta l'Italia
- appaiono di difficilissima applicazione tutte le norme del Decreto che
stabiliscono l'esenzione soltanto per i farmaci e per le prestazioni
diagnostiche, di laboratorio e specialistiche strettamente correlate alle
patologie indicate in Decreto. A parte alcune gravi "dimenticanze" (come
quelle relative ai casi di persone in dialisi) è molto difficile
stabilire il confine fra tra la speculazione ed i motivi di salute.
Le chiediamo, signor Ministro, di riprendere in esame il testo del Decreto,
appoonendovi le necessarie rettifiche per evitare una inefficace ed
ineguale applicazione sul territorio nazionale, particolarmente lesiva del
diritto del singolo alla privatezza.
Confidando nella sua personale sensibilità e senso di responsabilit in
merito, el inviamo i nostri migliori saluri.
ENZO CUCCO
consigliere regionale antiproibizionista