L'Aquila, 19.3.1991
Il sottoscritto Consigliere Regionale,
premesso che
con Decreto del Ministero della Sanità n.445 del 19/12/90, entrato in vigore il 1/2/91, è stato approvato un nuovo "Regolamento concernente la determinazione dei limiti e delle modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza";
considerato che
tale decreto, restringendo gli ambiti e le modalità di trattamento con farmaci sostitutivi (in questo caso Metadone) per i soggetti tossicodipendenti, si rivela estremamente disagevole ed inefficace per gli utenti nonché di dificile attuazione per gli operatori del settore;
rilevato che
il Decreto 445 è già comunque in vigore in tutti i suoi aspetti;
visti
l'art.2 del citato decreto, che impone l'adozione di trattamenti globali di carattere psicologico, sociale e riabilitativo pure in presenza di trattamenti con farmaci sostitutivi; l'art.5 del decreto, che determina limiti precisi per l'ammissione al trattamento farmacologico; l'art.6 del decreto, il quale stabilisce che l'assunzione del farmaco sostitutivo avvenga alla presenza di un medico o di personale sanitario;
interroga il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità per sapere
- se risponde a verità che in Abruzzo alcuni Ambulatori che prestano assistenza ai tossicodipendenti non rispettino i dettati del Decreto 445 in particolare riguardo agli artt.2, 5, e 6;
- se risponde al vero il fatto che presso l'Ambulatorio della città di Pescara, essendo quest'ultimo chiuso agli utenti nei giorni festivi, il farmaco per il trattamento sostitutivo venga consegnato ai soggetti in trattamento l'ultimo giorno feriale utile di ogni settimana configurandosi in tal modo una violazione dell'art.6 del già citato decreto.
Marco Pannella