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Conferenza Pool antiproibizionista
Pezzuto Vittorio - 3 maggio 1991
INTERPELLANZA URGENTE

Il sottoscritto Consigliere Regionale Vittorio Pezzuto

PREMESSO

che con Decreto del Ministro della Sanità n. 444 (emanato il 30/11/90 ed

entrato in vigore il 31/1/91) è stato approvato il "Regolamento concernente la

determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e

funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) da istituire presso le

Unità Sanitarie Locali";

A CONOSCENZA DEL FATTO

che la lettera a del comma 2 dell'art. 27 della Legge 162/90 afferma

che nell'organico dei SERT siano previste "le figure professionali del medico,

dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di

comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di

riabilitazione...";

RICHIAMATO

l'art. 3 del citato decreto che stabilisce: "i SERT costituiscono le strutture

di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e le loro

famiglie...devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali

trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e

medico-farmacologico...nonchè quelli di carattere preventivo...";

VISTO

l'art. 5 del succitato decreto laddove si stabilisce che "le UU.SS.LL. -

tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai

tossicodipendenti nell'arco delle 24 ore...nelle aree di maggior rilevanza

numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla Regione, e nelle altre zone,

mediante l'apertura dei SERT per non meno di 12 ore...";

VISTO

infine che il comma 3 dell'art. 27 della legge 162/90, richiamato con nota 3

in calce a tale decreto, sostiene chiaramente che "entro 60 giorni

dall'emanazione del decreto ... in ogni Unità Sanitaria Locale è istituito

almeno un Servizio per le tossicodipendenze ... qualora le Unità

Sanitarie Locali non provvedano ... il Presidente della Giunta regionale

nomina un Commissario ad acta ... e qualora entro i successivi 30 giorni ...

il Presidente della Giunta non abbia ancora nominato il Commissario ad acta,

quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della Sanità.";

CONSTATATO CON SBIGOTTIMENTO

come anche in questo caso risulti assolutamente inapplicata una parte

importante della nuova normativa "antidroga";

INTERPELLA LA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE

i motivi che ad oggi hanno impedito alla Giunta Regionale di adempiere a tali

precise disposizioni;

il numero, le funzioni, gli orari di servizio ed il personale dei SERT

determinati dall'assessorato regionale alla sanità;

se non ritenga infine doveroso rimediare immediatamente a siffatta

intollerabile situazione anche procedendo alla nomina del Commissario ad acta

onde evitare ulteriori ritardi nel funzionamento dei SERT nonchè la nomina di

Commissari ad acta su designazione ministeriale.

 
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