Il sottoscritto Consigliere Regionale Vittorio Pezzuto
PREMESSO
che con Decreto del Ministro della Sanità n. 444 (emanato il 30/11/90 ed
entrato in vigore il 31/1/91) è stato approvato il "Regolamento concernente la
determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e
funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) da istituire presso le
Unità Sanitarie Locali";
A CONOSCENZA DEL FATTO
che la lettera a del comma 2 dell'art. 27 della Legge 162/90 afferma
che nell'organico dei SERT siano previste "le figure professionali del medico,
dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di
riabilitazione...";
RICHIAMATO
l'art. 3 del citato decreto che stabilisce: "i SERT costituiscono le strutture
di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e le loro
famiglie...devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali
trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e
medico-farmacologico...nonchè quelli di carattere preventivo...";
VISTO
l'art. 5 del succitato decreto laddove si stabilisce che "le UU.SS.LL. -
tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai
tossicodipendenti nell'arco delle 24 ore...nelle aree di maggior rilevanza
numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla Regione, e nelle altre zone,
mediante l'apertura dei SERT per non meno di 12 ore...";
VISTO
infine che il comma 3 dell'art. 27 della legge 162/90, richiamato con nota 3
in calce a tale decreto, sostiene chiaramente che "entro 60 giorni
dall'emanazione del decreto ... in ogni Unità Sanitaria Locale è istituito
almeno un Servizio per le tossicodipendenze ... qualora le Unità
Sanitarie Locali non provvedano ... il Presidente della Giunta regionale
nomina un Commissario ad acta ... e qualora entro i successivi 30 giorni ...
il Presidente della Giunta non abbia ancora nominato il Commissario ad acta,
quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della Sanità.";
CONSTATATO CON SBIGOTTIMENTO
come anche in questo caso risulti assolutamente inapplicata una parte
importante della nuova normativa "antidroga";
INTERPELLA LA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE
i motivi che ad oggi hanno impedito alla Giunta Regionale di adempiere a tali
precise disposizioni;
il numero, le funzioni, gli orari di servizio ed il personale dei SERT
determinati dall'assessorato regionale alla sanità;
se non ritenga infine doveroso rimediare immediatamente a siffatta
intollerabile situazione anche procedendo alla nomina del Commissario ad acta
onde evitare ulteriori ritardi nel funzionamento dei SERT nonchè la nomina di
Commissari ad acta su designazione ministeriale.