"NORME REGIONALI PER LA LIMITAZIONE DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DELLE
SIRINGHE USATE"
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COLLEGHI CONSIGLIERI, appare sempre più drammatica, agli occhi di tutti i
cittadini, la crescita esponenziale del fenomeno delle siringhe abbandonate
per strada ogni giorno dai tossicodipendenti. Sono oramai poche le strade, le
piazze, i vicoli delle città liguri risparmiate ad oggi dalla pericolosa e
quotidiana invasione di aghi usati e spesso portatori di gravi malattie
infettive.
L'analisi di tale fenomeno, seppure limitata ai soli Comuni capoluoghi di
Provincia, è estremamente eloquente.
L'azienda municipalizzata AMIU del Comune di Genova segnala l'abbandono
annuo di un numero di siringhe compreso tra le 264.000 e le 324.000 (dati
aggiornati all'Ottobre 1990).
L'azienda municipalizzata AMNIU del Comune di Savona segnala invece
l'abbandono annuo di un numero di siringhe compreso tra le 10.000 e le 12.000.
Il Settore Nettezza Urbana del Comune di La Spezia, dal canto suo, segnala
l'abbandono annuo di un numero di siringhe compreso tra le 4.800 e le 6.000.
Per quello che riguarda il Comune di Imperia non è invece possibile
ottenere una stima ufficiale del fenomeno in quanto le siringhe raccolte
vengono immediatamente inviate all'impianto di incenerimento in funzione
presso l'Ospedale cittadino.
Questi servizi di raccolta (spesso insufficienti) comportano, come è facile
immaginare, un consistente dispendio di uomini e mezzi che ad altri compiti
potrebbero e dovrebbero essere impiegati.
Tutto ciò premesso appare doverosa l'esigenza di attuare un serio programma
di prevenzione dei rischi di ordine socio-sanitario legati a questo fenomeno,
anche in previsione di un suo aumento consistente dovuto all'imminente entrata
in commercio delle siringhe monouso autobloccanti.
Una delle risposte più efficaci a questa vera e propria emergenza consiste
senz'altro nell'installazione - su tutto il territorio regionale - di numerosi
distributori di siringhe nuove in cambio di siringhe usate simili a quello già
in funzione, con ottimi risultati (più di 800 siringhe raccolte nei primi 3
giorni di funzionamento), presso il Comune di Modena.
L'obiettivo di questa proposta di legge è infatti quello di agevolare,
sotto il profilo finanziario, le amministrazioni locali che decidano di
installare distributori automatici di siringhe nel loro territorio. Il costo
previsto in termini di bilancio dall'approvazione di questa legge è
estremamente limitato se si considera le finalità che essa si prefigge ed i
vantaggi che, in termini di efficace prevenzione di malattie infettive,
deriverebbero per l'intera comunità ligure dalla sua applicazione.
NORME REGIONALI PER LA LIMITAZIONE DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DELLE
SIRINGHE USATE
ARTICOLO 1
(Finalità)
La Regione Liguria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela
della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema
di sicurezza previsti dall'articolo 4 del suo Statuto, con la presente legge
stabilisce norme volte a limitare il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate.
ARTICOLO 2
(Contributi agli Enti Locali)
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta Regionale
è autorizzata a concedere agli Enti Locali contributi in conto capitale per
l'acquisto e l'installazione nel proprio territorio di distributori automatici
di siringhe sterili in cambio di siringhe usate.
Il contributo regionale, che non può in ogni caso superare il 75% della
spesa sostenuta, viene liquidato nell'ambito dello stanziamento complessivo
previsto dalla presente legge, entro 90 giorni dalla richiesta formulata
dall'Ente Locale medesimo.
Le domande da parte degli Enti Locali vengono presentate alla Regione entro
il 31 Luglio di ciascun anno.
ARTICOLO 3
(Localizzazione dei siti e manutenzione dei distributori)
Spettano agli Enti Locali la localizzazione dei siti e la manutenzione dei
distributori automatici di siringhe nuove in cambio di siringhe usate.
La Regione, nell'ambito di un quadro di programmazione degli interventi
articolato sull'intero territorio ligure, può chiedere agli Enti Locali una
diversa localizzazione dei distributori.
ARTICOLO 4
(Relazione annuale)
La Giunta presenta al Consiglio Regionale, entro il mese di Marzo di ciascun
anno, una relazione circa lo stato di applicazione della presente legge.
ARTICOLO 5
(Norme Finanziarie)
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a
Lit. 500.000.000, si provvede mediante l'istituzione del capitolo .... nel
bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 1991 e conseguente
riduzione del capitolo .... del medesimo.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di
bilancio.