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Conferenza Pool antiproibizionista
Giarrizzo Corrada - 12 giugno 1991
PDL SCAMBIATORI SIRINGHE. INZANI
Relazione e testo della proposta di legge presentata al Consiglio Regionale Lombardo il 30 maggio 1991.

Firmatari:

Giorgio Inzani (Antiproibizionisti sulla droga contro la criminalità politica e comune)

Fiorello Cortiana (Sole che ride)

Pippo Torri (Democrazia Proletaria)

Marilena Adamo, Fiorella Ghilardotti, Fabio Sereni (Partito Democratico della Sinistra)

Carlo Monguzzi (Verdi Arcobaleno)

NORME REGIONALI PER LA LIMITAZIONE DELL'INFEZIONE DA HIV (Human Immunodeficiency Virus) E DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DELLE SIRINGHE USATE.

RELAZIONE

Dai dati recentemente forniti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia riguardanti il periodo dall'83 al 90 si evince come su un totale di 2802 casi di SIDA (Sindrome da immunodeficienza acquisita) 1935 riguardano cittadini tossicodipendenti. La principale causa di questo fenomeno è lo scambio di siringhe infette, come viene affermato da autorevoli fonti quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (convegno di Ginevra del Gennaio 1988), il Consiglio dei Ministri della Sanità degli stati membri della Comunità Europea (riuniti in Consiglio nel Maggio 1989 e Novembre 1989), la Commissione Nazionale per la lotta all'Aids, dai quali giungono auspici per interventi atti a ridurre la portata di questo fenomeno.

Intervenire urgentemente per ridimere una situazione in progressivo peggioramento è quanto mai necessario. La sperimentazione che il Comune di Modena sta attuando con il sostegno finanziario della Regione Emilia Romagna di installazione sul proprio territorio di scambiatori automatici di siringhe nuove in cambio di quelle usate e che sta dando buoni risultati è un esempio da seguire non più dilazionabile. L'allarme sociale, reale e giustificato, dovuto alla crescita esponenziale del fenomeno delle siringhe abbandonate per le strade, nei giardini pubblici ecc. necessita di una risposta adeguata che vada nella direzione di trovare una soluzione efficace.

L'obiettivo di questa proposta di legge è infatti quello di agevolare, sotto il profilo finanziario, le amministrazioni locali che decidono di installare sul proprio territorio distributori automatici di siringhe.

Il costo previsto in termini di bilancio dall'approvazione di questa legge è estremamente limitato se si considera le finalità che essa si prefigge ed i vantaggi che, in termini di prevenzione dalle malattie infettive, deriverebbero per l'intera comunità lombarda dalla sua applicazione.

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NORME REGIONALI PER LA LIMITAZIONE DELL'INFEZIONE DA HIV (Human Immunodeficiency Virus) E DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DELLE SIRINGHE USATE.

ARTICOLO 1 (Finalità)

La Regione Lombardia, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di sicurezza previsti dall'art. 3 del suo Statuto, V comma: "... Assicura a tutti i cittadini i servizi sociali con particolare riguardo ... alla salute e alla sicurezza sociale ...", con la presente legge stabilisce norme volte a limitare l'infezione da H.I.V. e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate.

ARTICOLO 2 (Contributi agli Enti Locali)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere agli Enti Locali contributi in conto capitale per l'acquisto e l'installazione nel proprio territorio di distributori automatici di siringhe sterili, quando possibile monouso autobloccanti, in cambio di siringhe usate.

Il contributo regionale viene liquidato nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge entro 90 giorni dalla richiesta formulata dall'Ente Locale medesimo.

Le domande da parte degli Enti Locali vengono presentate alla Regione entro il 31 luglio di ciascun anno.

ARTICOLO 3 (Localizzazione dei siti e manutenzione dei distributori)

Spettano agli Enti Locali la localizzazione dei siti e manutenzione dei distributori automatici di siringhe nuove in cambio di quelle usate.

La Regione, nell'ambito di un quadro di programmazione degli interventi articolato sull'intero territorio lombardo, può chiedere agli Enti Locali una diversa localizzazione dei distributori.

ARTICOLO 4 (Relazione annuale)

La Giunta presenta al Consiglio Regionale, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione circa lo stato di applicazione della presente legge.

ARTICOLO 5 (Norme finanziarie)

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 900 milioni.

Al finanziamento dell'onere di Lire 900 milioni, previsto per l'anno 1991 dal precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per pari quota, dal "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al Capitolo ...

Viene istituito il Capitolo ... denominato "Quota del Fondo sanitario per l'installazione di macchinette distributrici-raccoglitrici di siringhe sterili".

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

 
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