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Radio Radicale Roberto - 12 febbraio 1992
REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERA APPROVATA IL 10/9/1991

"Progetto per il contenimento della diffusione dell'AIDS attraverso un piano di installazione di distributori automatici di siringhe monouso"

La Giunta Regionale

su proposta dell'Assessore alla Sanità

vista la legge 5/6/1990, n.135 "Programmi di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids" ed il particolare rilievo posto dal legislatore ai punti a) e c) dell'art.1 sulla prevenzione e l'assistenza ai tossicodipendenti;

vista la legge 26/6/1990, n.162 ed il D.P.R. 9/10/1990, n.309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" ed in particolare le disposizioni di cui agli: art.1 punto 8, lettera d), art.2 lettera h) ed art.77;

premesso che attualmente non esiste terapia curativa nei confronti dell'Aids e che l'unica scelta praticabile resta la prevenzione, cioè il contenimento del numero dei soggetti che possono alimentare le file dei sieropositivi;

considerato che in Italia il 70% circa dei casi di infezione da Hiv ed Aids conclamato si è verificata tra persone che fanno uso di droga per via endovenosa, parte dei quali ha contratto l'infezione o con l'uso promiscuo di siringhe o per via sessuale e che quest'ultimo tipo di trasmissione sta passando dai soggetti a rischio "Tossicodipendenti" alla popolazione in genere;

considerato, altresì, che sia l'Oms, sia il recente convegno internazionale di Firenze hanno sottolineato la necessità di distribuire ai tossicodipendenti, gratuitamente e con alta disponibilità nelle ventiquattrore, siringhe sterili monouso autobloccanti per contenere la diffusione del contagio anche con l'installazione di macchine distributrici-scambiatrici di siringhe usate con quelle nuove (esperimenti in atto in alcuni capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna, del Comune di Milano, Bolzano, ecc.);

considerato, inoltre, che tale tipo di intervento consente di modificare il comportamento dei tossicodipendenti che usano scambiarsi le siringhe e/o il loro riuso indiscriminato nonché l'abbandono di quelle usate sul territorio creando così un ulteriore veicolo di contagio per minori e popolazione in genere;

ritenuto che la messa a disposizione di siringhe monouso non può considerersi strumento incentivante il consumo delle droghe o il passaggio dal consumo di droghe "leggere" a quelle "pesanti";

rilevata la necessità di avviare una prima fase di installazione di distributori di siringhe sterili monouso-autobloccanti nelle aree urbane dove è più elevata la concentrazione del fenomeno della tossicodipendenza, in particolare nel Comune di Roma ad alta intensità urbana, nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni della fascia costiera dove più elevato è il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e/o nei centri ad alto reddito dove è più forte la spinta al consumo, come da allegato B;

considerato che questo intervento dovrà collegarsi ad un programma di prevenzione ad ampio spettro informativo, educativo e di supporto psicologico, attuato dagli operatori, pubblici e privati (Sert, Enti ausiliari e di volontariato) affinché i tossicodipendenti siano incentivati a modificare i propri comportamenti a rischio (scambio di siringhe, riuso delle stesse) da cui scaturiscono ulteriori processi di contagio con i rapporti sessuali e gravidanze;

ritenuto di dover proporre un "progetto per il contenimento della diffusione dell'Aids causato dall'uso promiscuo di siringhe da parte dei tossicodipendenti" nonché un "piano di dislocazione di distributori per Usl" di cui agli allegati a) e b), tale che possa essere presentato al Ministero della Sanità per l'approvazione ed il finanziamento;

considerato che è stato necessario assumere alcuni parametri per effettuare, in base al numero dei tossicodipendenti che assumono droghe per via endovenosa (18.000 circa), una stima media giornaliera ed annua per individuare in rapporto al numero delle macchine (100) ed alla potenzialità di caricamento (200 pezzi per volta) il fabbisogno complessivo stimato in 7,5 milioni e che la consegna a monete può incentivare il consumo di siringhe anche da parte di altri cittadini;

ritenuto che la spesa complessiva individuata ai costi per il progetto è di circa 3.500.000.000, comprensiva di:

a) acquisto di 100 macchine "distributore automatico di siringhe" che presenta le caratteristiche di funzionalità di cui all'allegato c);

b) trasporto e messa in opera delle macchine con relativo ancoraggio e fissaggio o a muro o alla base;

c) allaccio alle fonti di alimentazione elettrica e/o predisposizione del funzionamento di carico o scarico a batteria;

d) manutenzione;

e) assicurazione e gestione del funzionamento comprensivo dello smaltimento dei materiali spaciali (siringhe usate); le voci precedentemente indicate comportano una spesa di L. 2.000.000.000 escluso il personale addetto;

f) acquisto siringhe (7,500 ML. annue) L. 1.500.000;

ritenuto altresì che una parte dei costi sulla base delle esperienze in atto potranno essere assorbiti dall'introito delle monete e che tale scelta non creerà rifiuti indiscriminati;

preso atto che la proposta necessita di ulteriori approfondimenti organizzativi e gestionali che dovranno essere definiti con un sucessivo atto e con la collaborazione delle UU.SS.LL. e degli Enti Locali interessati all'installazione per le rispettive competenze;

considerata la necessità, in rapporto all'aggravarsi dei fenomeni di contagio, di approvare con urgenza il Progetto con gli allegati e di predisporne l'inoltro al Ministero della Sanità per la sua approvazione e il finanziamento;

delibera

1) di approvare il "Progetto per il contenimento della diffusione dell'Aids, causato da uso promiscuo di siringhe da parte dei tossicodipendenti", di cui all'allegato A) e il relativo Piano di dislocazione sul territorio dei distributori di siringhe (all. B) nonché la tipologia e caratteristiche della macchina e siringhe (all. C) e parti integranti del presente atto;

2) di dare mandato all'Assessore alla Sanità per un sollecito inoltro al competente Ministero della Sanità del presente atto e dei suoi allegati per l'approvazione e finanziamento, previsto in L.3.500.000.000;

3) di riservarsi l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento dopo l'approvazione del Ministero della Sanità;

altresì all'unanimità

delibera

di dichiarare la presente deliberazione, per i motivi indicati in premessa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953, n.62.

 
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