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Radio Radicale Roberto - 12 febbraio 1992
REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SADUTA DEL 9/12/1991

"Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni Hiv negli istituti di pena della Regione Lazio"

articolo 1

Le UU.SS.LL. nel cui territorio si trovano istituti di pena sono tenute obbligatoriamente, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a formulare una proposta di convenzione all'amministrazione penitenziaria per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio di infezione Hiv (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della Regione Lazio.

articolo 2

Le convenzioni di cui al precedente articolo devono prevedere programmi di intervento delle Unità Operative Aids (sindrome da immunodeficienza acquisita) nelle carceri per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) informazione a detenuti e operatori sulle modalità di trasmissione e sull'evoluzione dell'infezione Hiv;

b) servizi di consulenza, per detenuti e operatori, che abbiano la possibilità di dare risposte concrete ai bisogni che sorgono dalle specifiche problematiche legate alla sieropositività e all'Aids;

c) sperimentazione di idonei mezzi e strumenti di protezione individuale.

articolo 3

L'Osservatorio epidemiologico definisce i contenuti dei programmi, i mezzi e gli strumenti di protezione individuali di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 2.

articolo 4

a) Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di £.300 milioni per l'anno 1992

b) Alla copertura del relativo onere si provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di £:300.000.000 iscritta nel capitolo 29831 lettera H) elenco n.4 del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma della legge 19 maggio 1976, n.335 e dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n.15.

c) La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta al capitolo n.13023 che verrà istituito nel bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Interventi straordinari per la riduzione del rischio di infezioni da Hiv negli istituti di pena della Regione Lazio" con stanziamento di £.300.000.000.

d) Alla determinazione e corrispondente copertura di spesa per gli anni anni 1993 e 1994 si provvederà con le relative leggi di bilancio.

articolo 5

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale appronta un piano poliennale di attuazione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 68/88.

 
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