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Radio Radicale Roberto - 9 giugno 1992
REGIONE LOMBARDIA - GRUPPO CONSILIARE ANTIPROIBIZIONISTI
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Progetto di legge regionale per la disciplina delle nomine degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e dei relativi rappresentanti negli organi di gestione.

RELAZIONE

1.

Le note vicende giudiziarie che in questi giorni stanno travolgendo Milano, le sue istituzioni, i suoi amministratori mettono certo in primo luogo a nudo lo stato di disfacimento, al quale è da tempo pervenuto l'attuale sistema dei partiti con il connesso intreccio politica-affari, caratterizzato dalla spregiudicata gestione a fini privati e di parte della finanza pubblica, alla quale fa riscontro la più completa inefficienza sul piano dei risultati.

Nondimeno, sul piano strettamente istituzionali, le vicende in questione pongono in particolare evidenza uno specifico profilo non secondario, che - per quanto riguarda in particolare l'ordinamento della Regione Lombardia - merita una rinnovata specifica attenzione sul terreno delle riforme legislative ed eventualmente statutarie.

Si tratta della questione della disciplina normativa delle nomine degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei relativi rappresentanti negli organi di gestione.

Uno dei grandi mali attuali della Pubblica Amministrazione è rappresentato, secondo gli studiosi e gli specialisti, della stretta dipendenza della concreta gestione degli enti pubblici economici (utilizzando questa formula in senso ampio e non tecnico) dalla "politica"; e, più ancora, dal vero e proprio asservimento degli amministratori dai partiti designanti o, come si dice con eufemismo, di "riferimento".

Tutto ciò dipende evidentemente da ragioni strutturali e di sistema; ma risulta consentito, sul terreno giuridico-istituzionale, da una normativa carente e (volutamente) lacunosa, che allo stato conferisce alle amministrazioni e ai partiti che le occupano la più lata "discrezionalità", che, nella buona sostanza, consente loro di operare ogni arbitrio.

Le norme, in altri termini, non predeterminano con sufficiente precisione, sì da limitare detti pericoli di arbitrio, né le modalità procedimentali per addivenire alle nomine, né i requisiti (di capacità, di professionalità, di affidabilità, di onestà), che i designandi debbono possedere per potere aspirare all'affidamento dell'incarico.

Da qui, come si è detto, l'esercizio di un ampio potere "discrezionale" - l'invocazione del quale, in occasione delle nomine, diviene mera copertura di decisioni spartitorie -, oltrettutto difficilmente suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale.

Lo stesso Statuto del Comune di Milano, di recente approvato, non fornisce al riguardo soluzioni soddisfacenti, là dove, pur prevedendo il coinvolgimento di soggetti collettivi esterni nella procedura di designazione, non sembra fissare requisiti oggettivi e inderogabili di competenza e capacità nelle candidature (art.57).

2.

La presente iniziativa di riforma statutaria e legislativa intende, per quanto possibile, porre rimedio ai descritti gravi inconvenienti.

Si propone, in primo luogo, di abrogare e sostituire l'art.48, c.4, dello Statuto.

Detta norma infatti appare, da un lato, lacunosa, in quanto non prestabilisce alcun criterio, per quanto direttivo, atto a garantire la qualità e la trasparenza delle nomine di amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Regione; e, d'altro lato, addirittura perniciosa, la dove codifica esplicitamente il principio della "lottizzazione" nella sua accezione consociativa, prevedendo e assicurando "la rappresentanza della minoranza consiliare".

E' noto che lo Statuto è stato approvato in un clima politico assai diverso dall'attuale, nel quale il coinvolgimento della "minoranza" (rectius: del PCI) nelle scelte politiche e amministrative veniva considerato, in nome degli "equilibri più avanzati", lo sviluppo necessario delle precedenti politiche di "allargamento della maggioranza".

A posteriori, deve viceversa ritenersi che fossero nel giusto coloro i quali hanno sempre ritenuto che siffatto "allargamento", lungi dall'assicurare il consolidamento delle basi democratiche del Paese, avrebbe semplicemente comportato - con l'attenuazione della contrapposizione tra maggioranza e opposizione - il venire meno di ogni efficace e penetrante attività di controllo da parte delle forze di minoranza.

Il nuovo testo statutario proposto si preoccupa al contrario di stabilire che la legge regionale debba precisare con tassatività criteri rigorosi per la scelta di amministratori e rappresentanti della Regione negli enti controllati, sostituendo al principio della rappresentanza necessaria della minoranza il più elastico principio della "non discriminazione".

Il nuovo testo, qui proposto, dell'art.48, c.4, dello Statuto, stabilisce altresì che la legge debba prevedere poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'organo competente nell'effettuare le nomine; e ciò all'evidente scopo di prevenire situazioni infinite di "prorogatio", dovute al mancato accordo tra le forze politiche nell'individuazione dei designandi.

3.

Si propone inoltre la radicale riforma della L.R. 6 gennaio 1979 n.2, che detta attualmente le norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diversi.

I punti più significativi del progetto di riforma appaiono i seguenti:

a) "concorsualizzazione" delle nomine (art.5, 1· e 2· comma, testo modificato).

Viene infatti stabilito che l'avvio della procedura di designazione debba essere resa pubblica mediante bando da pubblicarsi sul B.U.R.L., sì da consentire a chiunque sia in possesso dei requisiti prescritti di avanzare la propria candidatura.

L'ammissibilità delle candidature è verificata dalla Giunta, che procede alle designazioni. Le nomine sono deliberate dal Consiglio (art.5, c.4);

b) fissazione di requisiti oggettivi di competenza per poter aspirare alla nomina (art.5, 3· comma, testo modificato).

Viene stabilito per la prima volta che possono aspirare alle nomine esclusivamente coloro i quali risultino in possesso di requisiti oggettivi di esperienza, capacità e professionalità, rigorosamente prestabiliti.

E così si prevede che per la copertura delle cariche di amministratore o di sindaco di società a partecipazione regionale e, in generale, di enti economici, occorra, oltre che essere in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal codice civile, avere svolto funzioni di carattere direttivo nella medesima società, ovvero in società o enti operanti nello stesso settore di quello della società oggetto della nomina e di dimensioni o fatturato comparabili.

Per quanto concerne invece la copertura di posti in enti e organismi di carattere non economico, viene sottolineata la necessità che si tratti di soggetti, i quali abbiano svolto incarichi e maturato esperienze di rilievo comparabile al posto per il quale si procede;

c) facoltà di deroga (art.5, 5· comma, testo modificato).

In fase di designazione è prevista la facoltà di derogare ai predetti requisiti, anche a favore di chi non abbia preso parte alla procedura pubblica solo con riferimento a personalità che abbiano maturato 5 anni di insegnamento universitario o significative esperienze imprenditoriali;

d) obbligo di motivazione (art.5, 6· e 7· comma, testo modificato).

Tanto per il caso in cui le nomine siano disposte in deroga alla procedura concorsuale, tanto per il caso opposto, si prescrive che le nomine siano accompagnate da valutazione comparativa e da congrua motivazione.

Addirittura, per sottolineare l'intensità dell'onere di motivazione in caso di deroga, il testo proposto parla di onere di "rigorosa dimostrazione" della sussistenza dei relativi presupposti (art.5, c.6)

In ogni caso, le candidature devono essere, come si suol dire, "setacciate", attraverso una puntuale verifica dei risultati conseguiti dai candidati nelle precedenti esperienze professionali e gestionali vantate (c.7).

4.

Val la pena di evidenziare, in conclusione, che l'indicazione rigorosa dei requisiti necessari per poter avanzare la propria candidatura e per poter aspirare alla nomina, rafforzata dall'onere di motivazione e di "dimostrazione" di cui si è detto, vale a consentire una concreta e non aleatoria tutela giurisdizionale da parte dei controinteressati in caso di violazione dei criteri di legge.

E' chiaro, infatti, che una volta che la legge abbia prefissato con sufficiente precisione le direttrici di comportamento della Pubblica Amministrazione in occasione delle designazioni e delle nomine, quest'ultima non potrà più celarsi dietro lo schermo di una "discrezionalità" asseritamente insindacabile da parte del giudice amministrativo; il quale verrà viceversa posto in condizione, in caso di ricorso, di operare un penetrante sindacato sulle scelte compiute dall'Amministrazione medesima.

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PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

L'art.48, 4· comma, dello Statuto della Regione Lombardia, è modificato come segue: "Le designazioni e le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale è effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione, sulla base di rigorosi criteri, tassativamente prefissati con legge regionale, atti a garantire la rettitudine, la competenza e la professionalità dei prescelti, nonché la pubblicità e la trasparenza dei procedimenti di selezione".

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PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA L.R. 6 GENNAIO 1979 N.2

(Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti e istituzioni diversi)

1.

L'art.2 della L.R. n.2/1979 è modificato come segue: "Le nomine di attribuzione della Regione Lombardia sono deliberate dal Consiglio Regionale sulla base delle designazioni effettuate ai sensi della presente legge".

2.

All'art.3, c.2, della L.R. n.2/1979 sono abolite le parole: "per le nomine e designazione di propria competenza e della giunta regionale per le altre".

3.

E' abrogato l'art.3, c.4, della L.R. n.2/1979

4.

L'art.5 della L.R. n.2/1979 è modificato come segue:

"1. Almeno centoventi giorni prima della data nella quale si deve provvedere, il Presidente del Consiglio emana un bando, contenente l'indicazione dei posti da ricoprire ai sensi della presente legge e ai requisiti necessari per aspirare alle nomine. Il bando deve essere pubblicato sul B.U.R.L., nonché reso noto mediante inserzione di avviso sui due più diffusi quotidiani di ogni provincia. L'avviso deve indicare, oltre all'oggetto della procedura, gli estremi del B.U.R.L. di pubblicazione.

2. Tutti coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti, prescritti dal comma del presente articolo, possono avanzare la propria candidatura, presentando la documentazione prescritta dal bando.

3. Per poter aspirare alle nomine occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) per la copertura delle cariche di amministratore o sindaco delle società a partecipazione regionale, ovvero di enti pubblici a carattere economico o aziende, possono essere designati e nominati esclusivamente soggetti che siano titolari dei requisiti generali imposti dalla vigente legislazione statale in materia e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

1) essere dipendenti delle società stesse;

2) avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a un quinquennio, funzioni di amministratore con delega, di gestioni o funzioni di carattere direttivo, in società o enti operanti nello stesso settore delle società oggetto della designazione o nomina, ed aventi dimensioni economiche o fatturato comparabili con quelli della società stessa;

b) per la copertura delle cariche di presidente, amministratore, ecc. degli altri enti o organismi di carattere non economico, ai quali si riferisce la presente legge, possono essere designati e nominati esclusivamente soggetti, che abbiano positivamente ricoperto in passato incarichi, pubblici o privati, di natura direttiva o gestionale di rilievo comparabile a quello per la copertura del quale si procede.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando la Giunta Regionale sottopone al Consiglio l'elenco di tutti i candidati, indicando quali di essi, a proprio motivato giudizio, siano in regola e quali non in regola con i prescritti requisiti. Nello stesso termine di sessanta giorni la Giunta formula le proprie designazioni e le sottopone al Consiglio, il quale, a seguito di dibattito sulle candidature, delibera le nomine in via definitiva.

5. All'atto della designazione, la Giunta può derogare ai requisiti di cui al 3· comma del presente articolo esclusivamente in favore di personalità che abbiano maturato 5 anni di insegnamento universitario o significative esperienze imprenditoriali, purché si tratti di funzioni che richiedano particolari competenze, specialistiche o professionali. In presenza di tali requisiti la deroga è ammessa in favore di personalità che non abbiano partecipato alla procedura pubblica.

6. Ove si tratti di designazione in deroga ai sensi del comma precedente, la Giunta deve fornire rigorosa dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti indicati al comma precedente.

7. In ogni caso, la nomina è preceduta da una verifica in ordine ai risultati conseguiti dai candidati nelle precedenti esperienze di amministrazione e di gestione, ovvero professionali, vantate".

 
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