GRUPPO CONSILIARE ANTIPROIBIZIONISTAAl Ministro della Sanità
On. Francesco De Lorenzo
Torino, 9 giugno 1992
Oggetto: applicazione normativa su sostanze sostitutive, ex Decreto 445/90
Egregio Signor Ministro,
Le scrivo in merito alla scorretta applicazione nelle UU.SS.LL.LL. piemontesi del Decreto 445/90 in materia di uso di sostanze sostitutive nel trattamento di persone tossicodipendenti. In particolare intendiamo segnalare il fatto che alcune Unità Sanitarie Locali non dispongono e non utilizzano in assoluto il metadone, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 del suddetto Decreto. Risulta allo scrivente che questo accada, o sia accaduto fino ad oggi, nelle UU.SS.LL.LL. di Biella e di Chieri ma che sia pratica comune e diffusa quella di non somministrare alcuna sostanza sostitutiva anche in presenza delle condizioni previste dall'art.5 del Decreto citato.
Questo comportamento provoca, nei fatti, un ricorso da parte della persona tossicodipendente al mercato libero di strada delle droghe, con tutte le conseguenze del caso in termini sanitari e sociali.
Si sottolinea il fatto che questo dato è particolarmente importante proprio perché si riferisce ad una fascia di persone tossicodipendenti che ha notevoli difficoltà ad uscire dalla droga. La somministrazione di sostanze sostitutive in questo caso può perlomeno allontanare il soggetto dalla necessità di reperire in continuazione droga di strada, non più esponendolo ai molti rischi che il mercato illegale produce.
Si espone al Ministro la situazione piemontese chiedendo nel contempo una circolare esplicativa sull'uso di terapie sostitutive alla luce della normativa esistente ed una indagine sull'applicazione della stessa ad oggi.
In merito siamo a Sua disposizione per fornire ulteriori particolari sui casi in oggetto e sulla questione in generale.
Con i migliori saluti.
ENZO CUCCO, consigliere regionale