INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
Il consigliere regionale Vittorio Pezzuto
PREMESSO che il comma 2 dell'articolo 1 della Legge 5 Giugno 1990 n. 135
("Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS")
stabilisce che le Unità Sanitarie Locali, sulla base di indirizzi regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire
idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della
malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle
occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti;
PREMESSO che il trattamento di cui trattasi può essere attuato per legge:
a) presso il domicilio dei pazienti mediante l'impiego, per il tempo
necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è
disposta la dimissione. Viene prevista la partecipazione all'assistenza del
medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e
del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali;
b) presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad
istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse sulla
base di convenzioni le cui modalità sono definite da apposito decreto
ministeriale. Tale trattamento a domicilio è limitato per legge a 2.100 posti
da ripartire tra le regioni e le provincie autonome in proporzione alle
rispettive ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a
regime, e di lire 20 miliardi per il 1990;
PRESO ATTO che in data 13 Settembre 1991 il Ministro della Sanità on. De
Lorenzo ha emanato un decreto di approvazione degli schemi tipo di convenzione
per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate;
A CONOSCENZA del fatto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica in data 28 Giugno 1990 ha deliberato la ripartizione tra le regioni e
le provincie autonome della disponibilità finanziaria per il 1990 relativa
all'assistenza domiciliare da soggetti affetti da AIDS e che tale ripartizione,
avvenuta in ragione del numero dei casi di AIDS registrati a tutto il Marzo
1990, ha assegnato alla Regione Liguria il finanziamento di lire 1 miliardo 192
milioni;
A CONOSCENZA del fatto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica in data 8 Ottobre 1991 ha deliberato la ripartizione tra le regioni e
le provincie autonome della disponibilità
finanziaria per il 1991 relativa all'assistenza domiciliare da soggetti affetti
da AIDS e che tale ripartizione ha assegnato alla Regione Liguria il
finanziamento di lire 3 miliardi 575 milioni
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE
1) Quali e quante convenzioni le Unità Sanitarie Locali della Liguria hanno
stipulato nel 1990 e nel 1991 per le attività assistenziali da parte di
associazioni di volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse ai fini
del trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
2) Quali e quante convenzioni le Unità Sanitarie Locali della Liguria hanno
stipulato nel 1990 e nel 1991 per l'erogazione delle prestazioni
socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate da parte di
residenze collettive o case alloggio;
3) Quali iniziative la Giunta Regionale della Liguria (la seconda regione in
Italia per numero di malati di AIDS in rapporto alla popolazione residente) ha
inteso assumere per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, in conformità con quanto
stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni emanato in data
14 Settembre 1991 con decreto del Presidente della Repubblica.