IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la L. 26.6.90 n. 162;
Visto il DPR 9.10.90 n. 309, "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze;
Visto l'art. 120 del citato TU che detta norme in materia di "terapia volontaria e anonimato;
Visto in particolare l'8· comma del citato articolo 120 il quale prescrive alla Regione di "...elaborare un modello unico regionale di Scheda Sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli Presidi Ospedalieri ed ambulatoriali";
Ritenuto che tale adempimento da parte della Regione si rende obbligatorio rispetto al dettato legislativo, ma anche opportuno ai fini delle rilevazioni epidemiologiche;
Che il successivo comma 9 stabilisce che la Scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codificazione per garantire il diritto all'anonimato del paziente ed anche per evitare duplicazioni di carteggio;
Tenuto conto di quanto sopra espresso, è stato elaborato l'unito modello di scheda sanitaria, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente i dati anagrafici e anamnesi tossico-farmacologica oltre che il programma terapeutico per il tossicodipendente da svolgere presso la struttura o medico di fidicia da lui scelto per seguire la terapia, secondo quanto previsto dall'art. 120 più volte richiamato;la predetta scheda prevede anche un codice Alfanumerico per tutti i tossicodipendenti che vogliono usufruire del diritto all'anonimato;
Ritenuto, che la Giunta Regionale, attraverso il Settore Sanità deve provvedere: - alla massima diffusione della scheda sanitaria, agli organi previsti dall'art.120 c.8 del T.U. anche avvalendosi dei Servizi sulle Tossicodipendenze (SERT) recentemente istituiti presso le UU.SS.SS.LL. della Regione.
Ritenuto, infine, l'importanza di tale intervento, anche ai fini di un controllo mirato sul consumo e gli effetti di particolari farmaci, nonchè la possibilità di ottenere una omogeneità di dati riferiti al territorio regionale;
Per le motivazioni espresse in narrativa,
DELIBERA
- Di approvare l'allegato modello di scheda sanitaria che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare alla Giunta Regionale -Settore Sanità, il compito di provvedere all'invio del modello di scheda sanitaria agli organi di cui all'art. 120 commi 8 e 9 del T.U. sulla disciplina in materia di tossicodipendenze;
- di affidare all'Osservatorio Farmacologico Regionale (in via di istituzione) il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi ai tossicopendenti anche avvalendosi dei Sert delle UU.SS.SS.LL. della Regione;
- di stabilire che la Giunta regionale elabori, ogni sei mesi, una relazione sul fenomeno della tossicodipendenza in Abruzzo da inviare al Consiglio Regionale;
- La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
MODELLO DI SCHEDA SANITARIA
ART. 120 c.8 E 9 T.U. DPR 309/90
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Nome e cognome codice alfa numerico
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recapito___________________________________________________
da conservare a cura del medico curante o di fiducia
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Età........sesso.........peso...........altezza.............
attività....................................................
notizie sanitarie...........................................
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nome e indirizzo del medico
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medicamento - farmaco - droga..............................
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dose.......................................................
via di somministrazione....................................
durata.....................................................
eventulali sintomi.........................................
altri farmaci..............................................
storia di eventuali reazioni:attuali.......................
(descrizione)
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precedenti....................
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Programma terapeutico:
Farmaci - Droghe consegnate al medico per la somministrazione al tossicodipendente:
1)..........................................................
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8)..........................................................
9)..........................................................
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