Proposta di legge regionaleADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZE IN ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 26 GIUGNO 1990 N.162 E 22 DICEMBRE 1975 N.685
D'iniziativa del Consigliere:
Luigi Del Gatto
RELAZIONE
Il nostro Paese è da molti anni stretto nella morsa del problema della tossicodipendenza.
Esso è un problema di vita o di morte, o più esattamente, di qualità della vita, di salute, di rapporto con se stessi, il proprio corpo, il proprio mondo.
Sono colpiti in particolare giovani senza prospettive di futuro, la cui condizione di emarginazione è comunque una "malattia sociale" a cui la "droga" offre una risposta illusoria, con l'unico risultato che i tossicodipendenti vedono spesso i propri diritti civili ed umani calpestati e vivono in costante emarginazione.
Già con la L. 685/75 si erano affrontate tali problematiche.
Lo Stato ha voluto dare una risposta concreta al problema approvando la L. 26/6/1990 n. 162, altamente repressiva. Al di là di ogni considerazione negativa o positiva che si possa fare sulla legge, essa va rispettata ed applicata in tutte le sue parti.
Successivamente è stato emanato il T.U. in materia, approvato con DPR 309 del 9/10/1990.
Al titolo X il T.U. tratta le attribuzioni Regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze.
Detto quanto sopra è obbligo della Regione Abruzzo adeguare le proprie norme in materia, al fine di garantire la completa applicazione della legge dello Stato per la parte di propria competenza.
La presente proposta, quindi, adegua la disciplina regionale in materia di tossicodipendenza abrogando integralmente le precedenti leggi Regionali nn. 22 del 28/4/1978 e 23 del 2/4/1985. Tale abrogazione si è resa necessaria al fine di una facile lettura e applicazione delle nuove norme.
Il d.d. legge, quindi, prevede, in attuazione della norma statale, che la Regione debba affrontare il problema in termini di recupero e prevenzione dei tossicodipendenti e debba operare una programmazione di interventi in materia, nonchè un valido e rigoroso controllo sulle attività terapeutiche ed amministrative degli Enti pubblici e privati che operano nel settore.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
Finalità
La Regione, con la presente legge, promuove e disciplina le attività di prevenzione e recupero degli stati di alcolismo e tossicodipendenza, in attuazione degli artt. 113 e seguenti del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Art. 2
Funzioni e interventi
In attuazione degli artt. 113 e seguenti del T.U. la Regione Abruzzo, anche attraverso i servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) istituiti dal Consiglio Regionale, provvede:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio- riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture
Individuate dalla Regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e le associazioni di cui al successivo art. 3.
S'intende per prevenzione primaria sul territorio:
gli interventi sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola, in collaborazione con i distretti scolastici e gli altri Organi collegiali della scuola medesima, e interventi particolari nelle zone più esposte a rischio.
Sono considerati interventi di sostegno e di riabilitazione ai fini della presente legge:
a) gli interventi basati su strumenti e attività di ordine psicologico, sociale, culturale e ricreativo, volti a sostenere i tossicodipendenti e i loro familiari all'esterno di un progetto rivolto alla riabilitazione e alla risocializzazione;
b) le iniziative volte a facilitare l'inserimento degli ex tossicodipendenti e degli ex alcolisti nel mondo del lavoro.
Art. 3
Enti ausiliari
Ai fini della presente legge, la Regione Abruzzo riconosce come Enti ausiliari, ai sensi dell'art.
115 T.U., le seguenti strutture pubbliche e private convenzionate:
a) Enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria per la prevenzione e per il recupero di ogni stato di emarginazione;
b) Associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine ad ogni stato di emarginazione e disadattamento;
c) Cooperative di servizio costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e del recupero di ogni categoria di emarginati.
d) Le comunità terapeutiche strutturate in termini di trattamento diurno e le comunità terapeutiche residenziali.
Gli Enti, le Associazioni e le Cooperative di cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, devono espressamente risultare costituite senza scopo di lucro.
Art. 4
Albo regionale degli Enti ausiliari
Gli Enti pubblici e privati convenzionati,le Associazioni e le Cooperative e le comunità terapeutiche di cui al precedente art.3, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle attività di prevenzione e recupero di cui alla presente legge, devono inoltrare, all'Assessorato Regionale alla Sanità, la domanda di iscrizione all'albo regionale degli Enti ausiliari, istituito presso la Regione Abruzzo.
La domanda deve indicare il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo art. 5, ed essere corredata:
a) da un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, con la specificazione dei metodi adottati;
b) del piano finanziario annuale;
c) dell'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti;
d) dell'elenco degli operatori volontari e degli eventuali obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile, distaccati a seguito dell'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della Difesa - Direzione Generale leva reclutamento obbligatorio - ai sensi dela legge 15 dicembre 1972, n.772, e l'Ente;
e) dell'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori d'intervento;
f) del parere favorevole della Unità Locale Socio-Sanitaria competente per il territorio;
g) della dimostrazione dell'attività svolta nel settore della prevenzione e/o recupero per almeno un biennio.
L'iscrizione all'albo degli Enti ausiliari viene deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare permanente.
L'albo regionale, istituito con il presente articolo, è tenuto dal Servizio Ispettivo Centrale sulle attività delle U.L.S.S. presso il settore Sanità.
Art. 5
Requisiti degli Enti ausiliari
Ai fini della iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 4, gli Enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile;
b) disponobilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6, per
a) l'impiego degli Enti per le finalità di cui all'art. 94 T.U.;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del Codice di Procedura Penale, nonchè dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli artt. 131 e 132 del T.U.;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all' art. 105 T.U., comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
La mancanza di uno dei requisiti di cui ai precedenti commi comporta il diniego d'iscrizione all'albo, nonchè la cancellazione dallo stesso in caso di perdita dei requisiti richiesti.
La Regione Abruzzo istituisce altresì l'albo degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale del tossicodipendente.
L'iscrizione all'albo di cui al comma precedente è subordinata al possesso dei requisiti minimi di cui al primo comma del presente articolo lettere a,b e c; la domanda deve indicare oltre ai requisiti minimi un programma dettagliato degli interventi che si attuano con la specificazione dei metodi adottati, nonchè l'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti, e l'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori d'intervento.
Art. 6
Convenzioni
L'esercizio delle attività di prevenzione e di recupero di soggetti alcolisti e tossicodipendenti, di cui alla presente legge, è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e l'Ente ausiliario iscritto all'albo regionale, sentito il Comune nel quale l'intervento si attua.
La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, uno schema-tipo di convenzione, sulla base dello schema adottato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.117 comma 3 T.U.
Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri, in particolare di carattere economico-finanziario, deve contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalità della presente legge, nonchè prevedere la risoluzione in caso di inadempimento e la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti richiesti.
Lo schema di convenzione deve agevolare la utilizzazione, fra gli operatori degli enti ausiliari, anche di ex alcolisti ed ex tossicodipendenti, che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e che abbiano portato a termine un corso per operatori di comunità terapeutiche.
Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura e di recupero, nell'ambito di quelli pubblici o privati convenzionati, nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.
L'attività degli Enti di cui all'art. 3 della presente legge in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente .
La richiesta di finanziamento per le attività previste in gestione diretta o per convenzione, deve essere inoltrata alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il finanziamento viene richiesto.
Art. 7
Recupero fuori dal territorio regionale
Al fine di garantire il rispetto del diritto alla libera scelta, la Unità Locale Socio-Sanitaria finanzia il costo di programma terapeutico svolto, ai fini del recupero, presso centri esistenti fuori dal territorio regionale, purchè si tratti di centri riconosciuti dalle rispettive regioni secondo i requisiti di cui all'art. 116 T.U.
Il finanziamento è comunque limitato, qualunque sia il centro richiesto, alla minore tariffa giornaliera richiesta da uno qualunque dei detti centri.
Art. 8
Corsi di formazione e aggiornamento
Ai fini della migliore preparazione degli operatori ai vari livelli nei centri di recupero pubblici e privati convenzionati operanti nella Regione, la Regione finanzia in tutto o in parte i corsi di formazione e di aggiornamento per operatori.
Art. 9
Programmazione Regionale
Il Consiglio Regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, approva il piano relativo agli interventi terapeutici e riabilitativi a favore dei tossicodipendenti e degli alcolisti.
Il piano deve comprendere:
a) una indicazione dettagliata dei progetti gestiti dai soggetti di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge e dei criteri usati per la individuazione delle convenzioni e
del finanziamento previsto per ognuno di essi;
b) i criteri da attuare da parte delle Unità Locali Socio-Sanitarie e dei Comuni per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge;
c) una indicazione della cifra prevista per gli interventi di cui ai precedenti artt. 2,7,8.
d) una indicazione dettagliata dei finanziamenti previsti per le associazioni di volontariato;
e) la indicazione delle strutture (enti, associazioni, cooperative) da utilizzare, in quanto comunità terapeutiche residenziali, per il recupero degli alcolisti e dei tos
sicodipendenti.
Art. 10
Controllo
Il controllo sullo svolgimento delle attività finanziate in tutto o in parte dalla Regione è esercitato dall'Osservatorio Farmacologico Regionale (in via di istituzione).
Il controllo amministrativo viene esercitato dal Servizio Ispettivo Centrale sulle attività delle U.L.S.S., istituito nell'ambito del settore Sanità della Giunta Regionale con L.R. 58/85.
Art. 11
Rilevazioni dei dati
Per tutte le attività di raccolta dei dati clinico-epidemiologico si fa riferimento all'Osservatorio Farmacologico Regionale (in via di istituzione).
Art. 12
Abrogazioni e rinvii
Sono abrogate le LL.RR. 28 aprile 1978 n. 22 e 2 aprile 1985 n. 23.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla normativa nazionale.
Art. 13
Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno '92 in complessive lire 1.000.000.000 si provvede: a termini dell'art.38 della L.R. 29/12/1977 n.81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000 partita n. dell'elenco 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.
Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.