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Radio Radicale Roberto - 2 ottobre 1992
INIZIATIVA DEL CORA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' n.445/90 (decreto "metadone").

Violazioni di legge da parte dei Sert, ipotizzabili sulla base della normativa vigente e dei motivi di appello presentati dall'Avvocatura dello Stato contro l'ordinanza del Tar della Lombardia n.500/91, in vista del giudizio di merito dell'11 novembre 1992.

a cura di Lucio Bertè

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1. IL SERT NON EFFETTUA TERAPIE METADONICHE IN ALCUN CASO.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89, III B "Programmi di trattamento della dipendenza",

recepite in premessa del D.M. 445/90

b) D.P.R. 309/90: art.122 c.1 e 2

c) D.M. 444/90: art.3 c.2

d) D.M. 445/90: art.3 c.1, art.4 c.1, art.5 c.1, art.7 c.1

e) L. 833/78: art.1 c.3, art.19 c.2

f) COST: art.32 c.2

2. IL SERT NON TIENE IL METADONE IN SEDE.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.P.R. 309/90: art.122 c.1 e 2

c) D.M. 444/90: art.3 c.2 e 5

d) D.M. 445/90: art.4 c.1, art.5 c.1

3. IL SERT RIFIUTA I TRASFERITI IN TERAPIA METADONICA.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.M. 445/90: art.4 c.1

4. IL SERT IMPONE UN TETTO MASSIMO AI DOSAGGI DI METADONE.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.M. 445/90: art.5 c.1 e 2, art.7 c.1

5. IL SERT IMPONE IL PROPRIO TETTO AI TRASFERITI DA ALTRO SERT CON

TERAPIA METADONICA A DOSAGGIO SUPERIORE.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.M. 445/90: art.4 c.1 e 2, art.5 c.2, art.7 c.1

6. IL SERT IMPONE UN TETTO MASSIMO AL NUMERO DI TERAPIE METADONICHE.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.M. 445/90: art.5 c.1, art.7 c.1

c) L. 833/78: art.1 c.3

7. IL SERT IMPONE UN TEMPO DETERMINATO PER LA DISINTOSSICAZIONE.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.M. 445/90: art.7 c.1

8. IL SERT DISINTOSSICA COME CONDIZIONE POSTA DALLE COMUNITA' PER

L'ACCESSO.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.P.R. 309/90: art.122 c.3 e 4

c) COST: art.32 c.2

9. IL SERT IMPONE UN INTERVALLO DI TEMPO PER LA RIAMMISSIONE IN

TERAPIA DOPO UN TRATTAMENTO "FALLITO".

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.P.R. 309/90: art.120 c.1

c) D.M. 445/90: art.5 c.1, art.7 c.1 e 2

10. IL SERT SCALA IL METADONE IN CASO DI POSITIVITA' DELLE URINE ALLE

ANALISI DI CONTROLLO.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.M. 445/90: art.5 c.1 e 2, art.7 c.1 e 2

11. IL SERT IMPONE TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE TERAPIE MAGGIORI DI

DIECI GIORNI.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.P.R. 309/90: art.122 c.5 (per analogia)

12. IL SERT SVOLGE SOLO LE PROCEDURE DI PRESA IN CARICO MENTRE LA

SOMMINISTRAZIONE AVVIENE IN SEDI SEPARATE, OVVERO I TRATTAMENTI

CON FARMACI SOSTITUTIVI E QUELLI PSICOSOCIALI AVVENGONO IN SEDI

SEPARATE, OVVERO I TRATTAMENTI METADONICI VENGONO DEMANDATI AD

ALTRO SERT, PUR MANTENENDO LA PRESA IN CARICO.

a) D.M. 444/90: art.3 c.2

b) D.M. 445/90: art.3 c.1, art.6 c.4

c) Nota del Se.Ce.D.A.S. del ministero della Sanità sulla circolare

n.5 dell'assessorato ai Servizi sociali della Regione Emilia

13. IL SERT NON HA MEDICI PRESENTI IN QUANTO LA FUNZIONE MEDICA E'

ASSOLTA PRESSO ALTRO SERT.

a) D.M. 444/90: art.6 c.5

14. IL SERT NON TRATTA LE URGENZE E INVIA AL PRONTO SOCCORSO O

ALL'OSPEDALE PER LA DISINTOSSICAZIONE.

a) Conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità Cee del

16.5.89

b) D.P.R. 309/90: art.122 c.1

c) D.M. 444/90: art.3 c.2 e 3 lettera F

d) D.M. 445/90: art.3 c.1 e 2

15. IL SERT NON E' ATTIVO 24 ORE SU 24 NE' APERTO ALMENO 12 ORE (6 ORE

NEI GIORNI FESTIVI).

a) D.P.R. 309/90: art.118 c.2 b

b) D.M. 444/90: art.5 c.1, 2 e 3

c) D.M. 445/90: art.5 c.1

16. IL SERT NON E' ISTITUITO.

a) D.P.R. 309/90: art.112 c.3

b) D.M. 444/90: art.4 c.1 e 2

Per maggiori informazioni:

Gruppo Consiliare Antiproibizionisti

Regione Lombardia

tel 02 - 6975267/66801382 fax 66800275

 
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