INIZIATIVA DEL CORA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' SULL'IMPIEGO DEI FARMACI SOSTITUTIVI DELL'EROINA (D.M. 445/90)
In seguito ai fatti esposti nel testo precedente, il CORA, nella persona del suo segretario e legale rappresentante Marco Taradash, assistito dall'avvocato Valeria Colombo, ha presentato un ricorso in difesa dei diritti alla terapia e alla salvaguardia della salute dei cittadini tossicodipendenti. L'8 ottobre scorso, il pretore di Milano Emanuele Smirne ha emesso un decreto d'urgenza nel quale si ordine al Sert di riprendere immediatamente la terapia metadonica a favore della Sig.ra U.B. Durante l'udienza è stata raccolta la deposizione di Giorgio Inzani, consigliere regionale antiproibizionista e medico di fiducia di U.B., che ha ribadito come fosse urgente un decreto che imponesse il ripristino della terapia sia a salvaguardia della salute della sua paziente (rischio di overdose) che della salute collettiva (la paziente è sieropositiva).
Qui di seguito il testo del decreto del pretore di Milano.
N.B.: l'udienza per la comparizione delle parti davanti al pretore è fissata per il giorno 9 novembre 1992.
Per maggiori informazioni:
Regione Lombardia - Gruppo consiliare Antiproibizionisti
via Ugo Bassi 2, 20159 Milano
tel. 02/6975267-66801382 fax 66800275
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IL PRETORE DI MILANO
visto il ricorso che precede ed i documenti allegati;
preso atto delle dichiarazioni rese in data odierna dal medico di fiducia della ricorrente;
preso atto delle condizioni cliniche della stessa, acclaratamente sieropositiva nonché tossicodipendente da circa dodici anni;
rilevato che la sig. [U.B.] è stata sottoposta a più riprese a cure disintossicanti a base di metadone;
rilevato che l'ultima fase di cura in ordine di tempo ha avuto inizio nel giugno 1992 e si è protratta fino alla metà del successivo mese di settembre, data in cui il medico del Sert preposto alla cura sospendeva temporaneamente il trattamento;
rilevato che, ex-art.7 D.M. 445/90, la scelta in ordine alla durata ed ai dosaggi della terapia devono essere assunte dal dirigente del servizio d'intesa con gli operatori che seguono il trattamento sulla base dei mutamenti intervenuti nello stato di salute, a livello psicologico, sociale e del comportamento di assunzione delle sostanze stupefacenti;
rilevato che nel caso in esame nessuna motivazione risulta essere stata fornita in ordine all'opportunità della succitata modifica del trattamento;
rilevato che il presente ricorso ex-art.700 c.p.c. rinviene un valido fondamento nell'esigenza di tutela del superiore diritto alla salute della ricorrente, stante il concreto pericolo che la stessa senza il supporto della terapia metadonica ricada nella spirale della più piena dipendenza con aumento del rischio relativo alla propria sieropositiva;
rilevato quindi che sussistono motivi di estrema urgenza che giustificano l'adozione del decreto inaudita altera parte;
P. Q. M.
visti gli artt.689 I comma e 700 e segg. c.p.c.
ORDINA
al Sert - Servizio tossicodipendenze di competenza della Ussl 75/V di Milano, via Nicolajewka n.24 e per essa al medico preposto di riprendere senza indugio il trattamento a base di metadone con dosaggio giornaliero di almeno 40 mg. a favore della sig. [U.B.].
Fissa per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 9 novembre 1992, ore 11.30, concedendo alla ricorrente termine fino al 20 ottobre 1992 per notificare alla controparte copia del ricorso e del presente decreto.
Milano, 8.10.1992
Il Pretore - Dott. Emanuele Smirne