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Conferenza Pool antiproibizionista
Radio Radicale Roberto - 20 gennaio 1993
Inserisco qui alcune considerazioni sul decreto del governo in materia di droga elaborate da Giulio Manfredi del gruppo consiliare Antiproibizionista alla Regione Piemonte.

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APPUNTI DOPO UNA PRIMA LETTURA DEL DECRETO DI MODIFICA DELLA "JERVOLINO-VASSALLI"

Art.3 - Al prefetto sono assegnate funzioni esorbitanti i suoi compiti istituzionali ed eccessivi rispetto alla struttura delle prefetture; già gli adempimenti previsti dalla legge originaria erano stati svolti in modo inadeguato (la vicenda delle "spinellate" è, al riguardo, esemplare).

Di dubbia costituzionalità è l'assenza di qualsiasi possibilità di ricorso da parte del cittadino, a differenza di quanto disponeva il vecchio comma 5 dell'art.76 T.U.

Art.8 - La "predilezione" per la "comunità" è evidente: la procedura per la concessione di strutture del patrimonio statale alle comunità deve durare al massimo otto mesi ed avere esito positivo (come altrimenti intendere la frase "provvede sull'istanza"?); in caso d'inadempimento può intervenire il Consiglio dei ministri (addirittura!).

Art.9 - Il "nucleo operativo", di nuova istituzione, è costituito in maggioranza da burocrati statali: è prevedibile che essi privilegeranno i finanziamenti a comunità ed enti vari (più "gratificanti" e tangibili) rispetto a quelli per la prevenzione, spalleggiati in questo dal rappresentante delle "associazioni delle famiglie" (rappresentate da chi? Da Muccioli?).

Possibilità di conflitti con la Commissione per l'esame istruttorio dei progetti (comma 6, art.128 T.U.).

Art.10 - Per la prima volta una legge dello Stato nomina ed incentiva le "unità di strada" e la "riduzione del rischio". La ripartizione percentuale dei fondi futuri privilegia le amministrazioni locali (50%, ma alle Regioni la quota per la formazione degli operatori passa dall'11 al 3% e rimane quella priorità per i comuni del Mezzogiorno che ha comportato in questi tre anni finanziamenti equivoci - vedi CORA OLD) rispetto le comunità (25%, anche se esse trattano solo il 5% dei tossicodipendenti) e l'amministrazione statale (25% per "la ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi").

Viene modificato profondamente l'art.127 del T.U. 309/90, un articolo-cardine poiché concerne la ripartizione dei fondi. Il governo avrebbe dovuto operare un'abrogazione esplicita delle norme superate per evitare confusioni e fraintendimenti: se l'è cavata invece con la solita formuletta "E'abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo" (comma 8). Voglio ricordare che Giuliano Amato fu l'estensore nel 1986 di una circolare per la "formulazione tecnica dei testi legislativi" che fa ancora testo in materia, tranne che per il suo ufficio legislativo! E' troppo richiedere una revisione del testo in sede di conversione del decreto?

 
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