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Radio Radicale Roberto - 14 giugno 1993
INCONTRO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il 1O giugno, una delegazione del CORA guidata dal segretario Maurizio Turco, ha incontrato il Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Conso.

Il CORA ha ricordato al ministro il problema delle tossicodipendenze e dell'Aids con particolare riguardo alle carceri.

La delegazione ha insistito sulla necessità di rendere immediatamente operativo il risultato referendario: esclusione di pene detentive per il solo uso personale di droghe e revoca delle sentenza pronunciate in passato per tale motivo.

Il Ministro si è detto d'accordo sul fatto che il carcere non rappresenta una misura valida per affrontare il problema della tossicodipendenza e ha convenuto sulla necessità di intraprendere misure atte a ridurre i danni derivanti dall'uso di droghe e dalle condizioni di promiscuità che si verificano all'interno delle carceri.

Qui di seguito il documento che è stato consegnato al ministro.

(Il testo è lungo 6500 byte)

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REFERENDUM ABROGATIVO SUL "TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA".

D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

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Effetti di rilevanza penale in ordine alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti.

La decisione del Consiglio dei Ministri di non opporsi alla immediata ed integrale applicazione dell'esito referendario sul Testo Unico in materia di stupefacenti è un primo, importante passo nella direzione del recepimento della volontà popolare, così chiaramente espressa dal voto del 18 aprile scorso.

E' indubbio che la vittoria dei Sì rappresenta una richiesta di svolta radicale nella politica sulle tossicodipendenze rispetto a quanto indicato dalla Legge 162/90.

Tanto più importante appare il risultato referendario in ambito giudiziario, ove la volontà di depenalizzare l'uso personale delle sostanze stupefacenti indica chiaramente quanto la maggioranza degli italiani sia consapevole che il carcere non rappresenta mai una risposta ai problemi delle persone tossicodipendenti.

La diretta applicazione dell'esito referendario determina un cambiamento fondamentale nel sistema di repressione delle attività illecite costruito con la legge Jervolino-Vassalli: attribuisce alla finalità dell'"uso personale" rilevanza esclusiva nella distinzione tra i fatti che costituiscono reato e quelli che configurano soltanto illecito amministrativo.

Il significato letterale e importante dell'intervento abrogativo consiste, infatti, nell'avere eliminato dalla definizione dell'"uso personale" di sostanze stupefacenti o psicotrope ogni riferimento a qualsiasi parametro quantitativo.

Con l'abrogazione del limite della "dose media giornaliera", l'unica circostanza che, nel nuovo testo dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90, qualifica come illeciti amministrativi l'importazione, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti è la destinazione all'uso personale, indipendentemente dalla quantità che è oggetto di queste condotte.

La modifica referendaria determina, inoltre, una rilevante conseguenza anche sul piano processuale poiché comporta che ricada sull'accusa per ogni caso concreto l'onere di dimostrare la sussistenza del reato di spaccio.

Infatti, il venire meno del criterio-limite della "dose media giornaliera", che segnava in modo automatico il confine tra l'illecito penale e ciò che era penalmente irrilevante, impone che, indipendentemente dalla quantità di sostanza stupefacente psicotropa importata, acquistata o comunque detenuta, la destinazione ad uso diverso da quello personale debba essere di volta in volta provata.

Non è l'imputato a dover fornire la prova della destinazione al proprio uso personale poiché tale circostanza non costituisce un'ipotesi discriminante come quella prevista dall'articolo 80 della legge n.685/75.

Se queste sono le conseguenze sul piano normativo che derivano direttamente dall'applicazione delle modifiche introdotte in forza dell'esito referendario, è necessario estendere tali effetti anche ai casi oggetto di condanne già pronunciate con sentenza passata in giudicato.

A tale proposito, non si può che richiamare la disciplina dell'abolitio criminis prevista dall'articolo 673 del Codice di procedura penale.

Tuttavia, il referendum in materia di stupefacenti non è intervenuto ad abrogare direttamente una fattispecie incriminatrice, bensì ha toccato la disposizione che prevede l'illecito amministrativo e, per effetto indiretto, ha inciso sulla rilevanza penale dei casi di uso personale di sostanze stupefacenti.

E' necessario introdurre, quindi, uno specifico dispositivo normativo che regoli le situazioni che rientrano nella nuova disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti e per le quali sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Contemporaneamente è necessario prevedere meccanismi di sospensione della pena o di scarcerazione immediata da applicare immediatamente a tutte le situazioni che possono essere ricomprese nei casi di detenzione per uso personale.

Si propone, quindi, la formulazione del seguente articolato normativo:

»La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per violazione dell'articolo 73 del D.P.R. n.309/90 è revocata dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 673 c.p.p. quando la condanna ha per oggetto, l'importazione, l'acquisto o comunque la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità alla dose media giornaliera definita ai sensi degli articoli 75 e 78 D.P.R. n.309/90, salvo che dagli atti risulti la destinazione ad uso diverso da quello personale.

Se l'istanza di revoca della condanna ai sensi del comma 1 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata dal pubblico ministero il quale sospende l'emissione o l'esecuzione fino alle decisone del giudice dell'esecuzione al quale trasmette immediatamente gli atti.

Se l'istanza è proposta durante l'esecuzione della sentenza di condanna è rappresentata al pubblico ministero il quale, quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché la sentenza sia revocata, ordina la liberazione del condannato e sospende l'esecuzione della pena sino alla decisone del giudice dell'esecuzione al quale trasmette immediatamente gli atti .

 
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