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Conferenza Pool antiproibizionista
Radio Radicale Roberto - 14 giugno 1993
INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

Il 10 giugno una delegazione del CORA guidata dal segretario Maurizio Turco ha incontrato il Ministro della Sanità Mariapia Garavaglia.

Anche in questo caso gli antiproibizionisti hanno insistito sulla necessità di dare piena attuazione all'esito referendario. Oltre a ribadire al Ministro la necessità di adottare misure ispirate alla riduzione del danno, la delegazione del CORA ha avanzato precise richieste per endere ampiamente disponibili i farmaci sostitutivi per la cura dei tossicodipendenti (non solo il metadone, nelle varie preparazioni disponibili, ma anche buprenorfina e morfina sia per uso orale che parenterale).

Il Ministro, da parte sua, ha dichiarato di essere perfettamente d'accordo con quanto proposto dal CORA sottolineando che, per quanto riguarda il metadone, ha già dato apposite direttive.

Qui di seguito la documentazione consegnata al Ministro.

(Il testo è lungo poco meno di 14.000 byte)

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APPLICARE INTEGRALMENTE LA VOLONTA' POPOLARE

Alla recente vittoria dei Sì ha contribuito in modo decisivo l'attività del CORA (Coordinamento radicale antiproibizionista) che, dalla raccolta delle firme fino alla campagna referendaria, ha sempre sostenuto la necessità di pervenire alla cancellazione di alcune delle norme più inutili e dannose contenute nella Legge 162/90.

Siamo ben consapevoli che il referendum non apre alcuna stagione di liberalizzazione dell'uso delle droghe in Italia, falsità ventilata anche da autorevoli personalità del mondo politico italiano ma mai perseguita né esplicitamente né implicitamente dagli antiproibizionisti.

Siamo convinti che i grandi problemi legati al mercato illegale delle droghe saranno risolti solo attraverso un regime antiproibizionista. Ma non è questo il caso che abbiamo di fronte in seguito alla vittoria dei Sì al referendum.

Questa vittoria, infatti, riaffida in primo luogo ai medici il diritto-dovere di curare le persone tossicodipendenti in scienza e coscienza, di fatto cancellando ogni pregiudizio di tipo ideologico o pseudo-scientifico che per molti anni ha condizionato gli interventi nel settore.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA SANITA'

La restituzione di questa facoltà ai medici impone il riesame di quella legislazione sanitaria attinente l'individuazione delle terapie soggettive mirate alla disintossicazione da narcotico-stupefacenti viziata finora proprio dal pregiudizio ideologico prima richiamato.

In questo senso si indirizza la nostra richiesta di cambiare le modalità di prescrizione e somministrazione del metadone, farmaco già in uso, e di inserire la buprenorfina e la morfina tra i farmaci utilizzabili nella terapia di mantenimento e di disassuefazione da narcotico-stupefacenti (eroina) e di inserire i farmaci di cui si è detto - nelle varie preparazioni - tra le sostanze medicinali "prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea Ufficiale Italiana".

Già nella circolare del ministero della Sanità del 20.11.1984, n.87, tutt'ora in vigore, viene riconosciuta la possibilità di giungere in tempi, se pure lunghi, alla disintossicazione farmacologica della dipendenza da sostanze stupefacenti e viene sottolineato il concetto della soggettività del trattamento di disintossicazione facendo leva sulle differenti condizioni psicofisiche dei pazienti e quindi della diversificazione dei tempi e della durata della terapia.

La stessa indicazione, anzi più chiaramente espressa nella necessità di potenziare gli interventi di natura farmacologica, è contenuta nell'ultima relazione sull'applicazione della Legge 162/90 presentata dal ministro Bompiani. Il quale richiama studi e sperimentazioni effettuate e largamente conosciute nel mondo scientifico.

INTERVENTI CHE IL MINISTERO DELLA SANITA' PUO' PROMUOVERE

Un altro importante settore nel quale il ministero della Sanità può svolgere un ruolo essenziale è quello della modifica degli interventi nella direzione dell'applicazione delle politiche di riduzione del danno.

Già richiamate dalla relazione del ministro Bompiani, ampiamente conosciute e messe in pratica nei Paesi del nord Europa (dove, proprio per questo, il tasso di sieropositività tra la popolazione che fa uso di droghe è infinitamente basso rispetto ai Paesi latini, segnatamente l'Italia), troppo timidamente sperimentate in alcune zone d'Italia, le politiche di riduzione dei danni derivanti dall'uso di droghe si pongono l'obiettivo pragmatico di ridurre - appunto - al minimo possibile i danni individuali e sociali a carico di coloro che fanno uso di droghe e di coloro che subiscono le conseguenze del mercato illegale di queste.

Ci riferiamo, in particolare, alla creazione di unità di strada, alle unità mobili di intervento, ad una diffusione razionale delle macchine scambia-siringhe, almeno negli agglomerati urbani, ad una diversa organizzazione dei servizi.

Tutto questo presuppone, in primo luogo, conoscenza e formazione professionale degli operatori del servizio pubblico e del volontariato perché acquisiscano le conoscenze necessarie per applicare correttamente metodi e perseguire obiettivi mirati nell'attività nei confronti di coloro che fanno uso di droghe.

Il ministero può farsi parte attiva finanziando quelle iniziative di formazione e di intervento che privilegino interventi che si richiamano alle politiche di riduzione del danno.

SCHEDA TECNICA

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METADONE

Tabella I (Legge 685/75, 22.12.1975): Eptadone sciroppo, Physeptone sciroppo (D.M. 3.10.1977).

Nome commerciale: "Eptadone OS fiale".

Considerato che il metadone in flaconcini orali è già inserito nella Farmacopea Ufficiale Italiana, e considerato altresì che è già in uso nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti come farmaco sostitutivo per il trattamento di mantenimento e per il trattamento disintossicante nei soggetti eroinodipendenti, dato che lo stesso è già somministrato nei SERT per l'uso suddetto, riteniamo necessario che:

1) il metadone sciroppo oggi presente in farmacia come "analgesico nel trattamento sintomatico dei dolori intensi soprattutto di natura neoplastica e postoperatoria" (D.M. 18.9.92, pubblicato sulla G.U. 7.10.92) venga dispensato in farmacia anche come farmaco sostitutivo nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti;

2) il metadone sciroppo sia detenuto in farmacia come sostanza medicinale prescritta come obbligatoria nella Farmacopea Ufficiale Italiana in quantità congrue all' uso del metadone come farmaco sostitutivo, tenendo ben presente che il quantitativo per uso sostitutivo, dato il più alto numero di utenti ed il consumo giornaliero ad essi destinato è di gran lunga superiore a quello previsto per uso analgesico.

La necessità di detenzione obbligatoria del metadone sciroppo in farmacia nasce dall'esigenza di distribuire omogeneamente sul territorio il farmaco sostitutivo impedendo concentrazioni di utenti in poche farmacie con conseguenti difficoltà per gli operatori e per gli stessi utenti.

3) il metadone sia reso disponibile anche in soluzione glucosata (per quei pazienti tossicodipendenti sofferenti di epatiti che sarebbero esclusi da terapie ad alto dosaggio per l'impossibilità di assumere metadone in soluzione alcoolica) e in compresse (per quei pazienti tossicodipendenti che soffrono di ritenzione di liquidi o zuccheri);

4) vengano predisposte opportune misure che evitino la duplicazione delle terapie.

Per quanto riguarda la prescrizione e somministrazione del metadone nei SERT riteniamo necessario che:

a) il servizio venga attivato in tutti i SERT del territorio e in tutte le Unità mobili di strada;

b) i medici di base o medici privati possano avvalersi del servizio di distribuzione dei SERT stessi;

c) qualora un SERT non abbia attivato il servizio di somministrazione, si provveda affinché la USSL di appartenenza, per un periodo non superiore a dodici mesi, si convenzioni con il servizio di una USSL limitrofa in modo da garantire la somministrazione dietro prescrizione di un medico in attesa che si attivi il servizio suddetto;

BUPRENORFINA CLORIDRATO

Tabella IV (D.M. 6 febbraio 1984)

nome commerciale: TEMGESIC

preparazioni disponibili: fiale e compresse sublinguali

Riteniamo necessario che questo farmaco abbia tra le indicazioni terapeutiche, in quanto agonista-antagonista degli oppiacei, l'uso nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti, fermo restando che il trattamento disintossicante e di mantenimento va eseguito sotto controllo medico.

Per le sue caratteristiche di grande efficacia farmacologica (compresa una certa azione antagonista che scoraggia i tossicodipendenti dal fare ricorso ad altri oppiacei), per la sua bassa tossicità (minimi rischi di depressione respiratoria, sindrome da astinenza meno grave), riteniamo che la prescrizione e somministrazione della buprenorfina costituisca un efficace strumento di terapia nel trattamento di mantenimento e di disassuefazione da oppiacei.

A questo proposito alleghiamo a questa nostra richiesta una bibliografia sulla documentazione scientifica comprovante.

Anche per la buprenorfina proponiamo che venga estesa la stessa normativa richiesta per il metadone per quanto riguarda farmacia, SERT e medici.

MORFINA CLORIDRATO (uso parenterale)

Proponiamo l'introduzione della morfina cloridrato per via parenterale quale farmaco sostitutivo nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti in relazione alle accertate necessità del tossicodipendente, definite in base ad un programma terapeutico individuale.

Qualora le terapie alternative si dimostrino fallimentari, la prescrizione e somministrazione di morfina cloridrato dispensata nelle farmacie diviene necessaria al fine di ottenere che il tossicodipendente (eroinodipendente) sospenda l' assunzione della eroina da strada evitando in tal modo tutte le conseguenze negative individuali e sociali connesse a tale comportamento.

MORFINA SOLFATO (per uso orale)

Nome commerciale: MS CONTIN

Proponiamo l'introduzione della morfina solfato per via orale quale farmaco sostitutivo nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti e nel trattamento di mantenimento con le normative già richiesto per metadone e temgesic, tenendo presente che essa ha un'emivita di 12 ore e non è di uso parenterale.

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