Sulla Gazzetta Ufficiale del 9-9-1993 (Serie generale, n.212) è stato pubblicato il Decreto Legge 8 settembre 1993, n.347, "Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n.162, nonché per la vendita di farmaci".
In sintesi queste le principali disposizioni contenute nel provvedimento:
Articolo 1
Per una migliore predisposizione dei progetti finanziati e per la verifica della loro attuazione viene istituito, presso il ministero degli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici persone: 7 in rappresentanza dei ministeri del tesoro, interno, grazia e giustizia, difesa, pubblica istruzione, sanità, lavoro; 5 esperti nel settore della prevenzione e nelle verifiche di efficenza e efficacia, 1 rappresentante delle associazioni delle famiglie.
Il nucleo può essere chiamato a collaborare ai progetti esecutivi da finanziare e comunque assume le informazioni sulle attività svolte dai soggetti pubblici e privati ammessi al finanziamento, che devono fornirle. I componenti del nucleo hanno potere ispettivo e possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti finanziati per i relativi controlli.
Articolo 2
Presso il ministero degli Affari sociali è istituito il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" che prevede esplicitamente finanziamenti a progetti di riduzione del danno.
Al Fondo possono accedere:
- i ministeri dell'interno, grazia e giustizia, difesa, pubblica istruzione, sanità, ricerca scientifica, affari sociali (per una quota fino al 25% del totale del Fondo), per progetti finalizzati alla formazione del personale, informazione e documentazione, ricerca, razionalizzazione dei dati, valutazione e monitoraggio dei progetti finanziati;
- comuni ed enti locali (fino al 47%), con priorità per quelli del sud e per quelli che intendono sviluppare progetti sperimentali sul territorio con particolare attenzione ai centri di prima accoglienza e alle unità di strada finalizzati alla riduzione del rischio;
- associazioni, cooperative e privati (fino al 25%), senza scopo di lucro, iscritti agli albi regionali o dotati di apposite convenzioni;
- le regioni (3%) per la formazione degli operatori pubblici e privati.
Gli enti ammessi al finanziamento possono disporre di un anticipo della somma fino al 20%: il resto viene assegnato sulla base dello stato di avanzamento dei progetti.
Il controllo sull'utilizzo dei fondi è esercitato dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti che possono disporre visite ispettive.
Le regioni sono obbligate a trasmettere annualmente al Governo una relazione sui fondi ad esse trasferiti e la relazione annuale del ministro degli Affari sociali deve contenere una dettagliata analisi delle attività finanziate.
Articolo 3
Modifica l'articolo 1 del T.U. e, fra l'altro, stabilisce che l'Osservatorio permanente acquisisce i dati anche in base alle metodiche dell'Istat.
Inoltre viene disposto un possibile finanziamento per l'istituzione di uno "sportello per il cittadino" che dia informazioni e assistenza nel campo della prevenzione, della cura e del recupero.
Infine dispone che il rapporto annuale del ministro degli affari sociali sia presentato alle Camere entro il 31 marzo anziché il 31 gennaio.