PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TASSI
Nuove norme in materia di detenzione di sostanze stupefacenti da parte dei tossicodipendenti
Presentata il 30 luglio 1993
ONOREVOLI COLLEGHI! - La situazione determinata dal referendum del 18 aprile 1993 che, solo per l'effetto »trascinamento di quello elettorale, ha visto la vittoria dei »sì e ha comportato l'abrogazione della norma che punisce con sanzioni penali i detentori di sostanze stupefacenti, ha provocato una vera e propria »lacuna (che sarebbe accettata come tale persino da Kelsen, nemico giurato di chiara fama delle »lacune giuridiche , per i noti stringenti suoi sofismi intellettuali) che deve essere al più presto colmata, posto che risulta, ad avviso addirittura del Procuratore Capo di Genova, che 20 grammi di eroina, mezzo etto di cocaina ed un etto di hashish »non devono comportare l'arresto del detentore , perché »possono essere per uso personale e non costituiscono, di per sé, prova di spaccio .
Pertanto è necessario che ogni interessato si munisca della qualifica di »tossicomane (secondo l'ipocrita attuale indicazione, anche legale, di »tossicodipendente ), perché non deve essere consentita la solita »presa in giro da parte dell'ordinamento e deve sempre e comunque essere in grado di dimostrare all'istante di poter »consumare la sostanza stupefacente di cui è in possesso. Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Non può essere arrestato il tossicomane che abbia richiesto il riconoscimento di questo suo stato e che detenga una quantità di sostanze stupefacenti che sia in grado di consumare immediatamente sul posto della scoperta.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme per l'esecuzione della disposizione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.