Qui di seguito alcuni stralci della circolare della
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
Legenda (per una maggiore comprensione):
CUF = Commissione unica del farmaco
D.M. = Decreto ministeriale
D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica
FOFI = Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
SERT = Servizi per le tossicodipendenze presso le USL
T.U. = Testo unico
N.B.: Le parti in maiuscolo sono sottolineate nell'originale.
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Circ. n· 127/26 del 18/3/94 - pag. 4
REGIME DI DISPENSAZIONE DI
EPTADONE e METADONE CLORIDRATO SCIROPPO
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In riscontro a numerose richieste di chiarimenti, riteniamo utile ed opportuno riepilogare il regime attuale in ordine alla dispensazione della specialità EPTADONE uso orale e del galenico preconfezionato METADONE CLORIDRATO sciroppo, quali farmaci sostitutivi nei trattamenti delle tossicodipendenze.
I farmaco suddetti sono stati entrambi inclusi con il recente provvedimento CUF 28/2/1994 nella fascia "A" ma con caratteristiche differenti, in quanto, mentre nulla è specificato per il Metadone, l'Eptadone per uso orale è contraddistinto con la nota 37, che limita alle strutture pubbliche LA PRESCRIZIONE E LA DISPENSAZIONE DI TALE FARMACO.
Le conseguenze di tale diverso trattamento impongono conclusioni diverse in ordine al regime di prescrizione e dispensazione dei suddetti farmaci.
Per quanto riguarda il METADONE CLORIDRATO SCIROPPO non sussistono dubbi che tale farmaco possa essere dispensato in farmacia dietro presentazione di ricetta medica, redatta dal medico di medicina generale su modello ministeriale e contenente una prescrizione conforme ai limiti e alle modalità indicati dall'art. 43 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope).
Infatti, la norma (art. 2, comma 1, lettera e), punto 4) del T.U. leggi stupefacenti) che demandava al Ministro della Sanità di stabilire con proprio decreto "i limiti e le modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi", è stata abrogata in seguito a referendum popolare ("FARMA 7" n· 38/93).
Con l'abrogazione della norma suddetta, il Ministero afferma che deve ritenersi decaduto il D.M. 19/12/90 n· 45 che riservava ai soli Sert l'effettuazione dei trattamenti degli stati di tossicodipendenza.
Venuto a cadere il suddetto D.M. è venuto meno il menzionato regime di preclusioni in ordine alla prescrivibilità dei farmaci sostitutivi da utilizzare nel trattamento degli stati di tossicodipendenza anche da parte dei medici di medicina generale.
Il Ministro della Sanità, nell'ambito di una nota inviata alla FOFI il 10 marzo u.s. sull'argomento in oggetto, afferma che "la farmacie, pertanto, RISULTANO NUOVAMENTE TENUTE ALLA DISPENSAZIONE DEI FARMACI SOSTITUTIVI, in osservanza del principio informatore del D.M. 7/8/80, volto a garantire, in condizione di uniformità sul territorio nazionale, il diritto dei tossicodipendenti alla cura, pur con obiettivo di evitare l'uso improprio ed indiscriminato dei farmaci ad azione analgesico-narcotica".
Proprio al fine di garantire una particolare attenzione in ordine all'impiego di tale farmaco, la nota ministeriale in questione sottolinea l'opportunità del collegamento tra il medico generico che effettua il trattamento terapeutico di disassuefazione per il singolo paziente ed il Sert territorialmente competente.
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E' opportuno ricordare che il Metadone cloridrato sciroppo può essere prescritto e spedito in farmacia, oltre che come farmaco sostitutivo pere il trattamento delle tossicodipendenze, anche per il trattamento analgesico domiciliare, secondo quanto disposto dal decreto 18 settembre 1992.
Discorso diverso per l'EPTADONE.
Come già detto, la sua prescrizione e dispensazione sono riservate alle strutture pubbliche.
Per quanto riguarda la DISPENSAZIONE di tale farmaco, parrebbe corretto ricorrere al precedente provvedimento CUF del 21/2/1994, secondo il quale i farmaci contraddistinti con le note che ne prevedono in dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche (e per i quali era ammessa la vendita al pubblico in farmacia fino al 31/12/1993), sono esitabili in farmacia sino al 30/9/1994.
Peraltro, per quanto riguarda la PRESCRIZIONE di tale farmaco, essendo questa riservata alla struttura pubblica, bisognerebbe concludere per la sua esitabilità in farmacia solo dietro presentazione di ricetta medica prescritta dalla struttura pubblica all'uopo autorizzata (ospedale, Sert, ecc.).
CONSEGUENTEMENTE LA PRESCRIZIONE DI EPTADONE SAREBBE PRECLUSA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
Ciò peraltro sembra non tener conto del referendum popolare che ha determinato l'abrogazione della citata norma del T.U. leggi stupefacenti, che demandava al Ministro della Sanità di stabilire con proprio decreto "i limiti e le modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi".
In sostanza, limitando la prescrivibilità dell'Eptadone alle sole strutture pubbliche, si viene ad incidere sul diritto dei tossicodipendenti alla cura, in condizioni di uniformità sul territorio nazionale.
In ordine, dunque, al regime di prescrivibilità e dispensazione dell'Eptadone, la scrivente ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti al Ministero della Sanità.
In attesa comunque che il Ministero della Sanità esprima il proprio parere in Merito, la scrivente invita gli associati a spedire ricette contenenti la prescrizione di Eptadone solo dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dalla struttura pubblica.