tratto dalla conferenza sulla tossicodipendenza nella Pnet
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QUESTA E' LA BELLA SENTENZA EMESSA DAL PRETORE DI VICENZA PER GUIDA IN STATO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI TIPO CANNABINOLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il pretore di Vicenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 768/94 con ricorso depositato presso la cancelleria civile della pretura di Vicenza il 30/6/1994
PROMOSSA DA
DI IORIO PIETRO, Residente a Vicenza via ..................... rappresentato e difeso dall'Avv. C. Cristofari di Vicenza come da mandato allegato agli atti;
- ATTORE -
CONTRO
prefettura di Vicenza, RAPPRESENTATA e difesa dal Dott. Pagano di Vicenza, come da mandato e margine della comparsa di costituzione e risposta:
-CONVENUTO-
IN PUNTO: ricorso ex art.22 L.689/81
Conclusioni della parte attorea: condannarsi la Prefettura al rimborso delle spese diritti e onorari determinati secondo equita' da pretore;
Conclusioni del convenuto : rigettarsi l'opposizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con tempestivo ricorso depositato il 30.06.94 di Iorio Pietro si opponeva all'ORDINANZA N 982/94 del Prefetto di Vicenza con cui veniva disposta: 1) per giorni quindici la sospensione della patente di guida 2) la revisione della medesima patente di guida. L'ordinanza era conseguente al processo verbale N.
727362 del 25 04 94 dei CC. N.O.R.M.Vicenza, con cui veniva contestata al Di Iorio la violazione dell'articolo 187 commi 2 e 4 del D.L.vo 30 04 92 N.285, commessa in Vicenza nella stessa data.
Regolarmente costituite le parti si presentavano all'udienza del 23 3 94 ed aveva inizio una laboriosa attivita' istruttoria diretta prima ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa irrogata, e poi la esatta ricostruzione dei fatti.
Oltre al ricorrente venivano tra gli altri escussi anche i verbalizzanti.
All'udienza odierna dopo l'escussione degli ultimi testi ammessi le parti discutevano la causa e concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto evidenziare che il provvedimento impugnato e' atto complesso. E' costituito cioe' da due ordinanze distinte aventi diverso oggetto.
Nell'ordine esse sono:
1) la sospensione provvisoria della patente di guida per giorni 15, come conseguenza della violazione dell'art. 187 C.D.S. Questo provvedimento e' adottato a norma degli articoli 187 e 223 C.D.S. ed e'0 impugnabile d'avanti al Pretore civile in applicazione del combinato disposto art. 205 e 223 III e V C.D.S.
2) il secondo provvedimento e' costituito anch' esso da una ordinanza, la quale impone la revisione della patente entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica con avvertimento che circolando oltre detto termine incorrera' nelle sanzioni amministrative: principale pecuniaria ed accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 128 C.D.S.
Questa seconda ordinanza non e' impugnabile .davanti al Pretore, ma in via amministrativa con ricorso gerarchico e giurisdizionale. Pertanto, in relazione a questa parte del provvedimento impugnato vi e' difetto di giurisdizione.
Per quanto attiene invece alla prima parte del provvedimento prefettizio impugnato il ricorso e' fondato e va accolto. L'art. 187 del C.D.S. configura un reato, competente ad accertare il quale e' il giudice penale. Tuttavia l'Art. 223 commi 3 e 5 C.D.S. prevede l'applicabilita' immediata ed in via provvisoria della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e ammette contro il provvedimento ricorso al pretore a norma dell'art.
205 C.D.S.
Oggetto del presente giudizio e' dunque la sola leggittimita' della applicazione provvisoria della sanzione. Nella fattispecie dell'art 187 C.D.S il legislatore delinea un sistema di prova legale per l'accertamento dello stato di intossicazione del conducente del veicolo. E mentre il giudice penale generalmente non subisce limiti al diritto alla prova secondo il disposto degli articoli 190 e 193 del C.P.P. il giudice civile di fronte ad un sistema di prova legale non puo' trarre alliunde la prova del fatto opporre a base del suo convincimento elementi diversi da quelli previsti in modo vincolante da legislatore.
Non vi e' dubbio che l'art, 187 C.D.S. preveda un sistema di prova legale.
E' sufficiente a tal fine confrontare il testo dell'art. in esame con quello dell'art. 186 C.D.S. che la S.C. ha piu' volte chiarito essere norma a prova libera e non legale. Mentre nel testo dell'art. 186 co. 4 C.D.S. si legge che "..gli agenti accertatori hanno facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento " Nel testo dell'art. 187 C.D.S. si legge che " ...gli agenti accertatori hanno facolta' di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche... per il prelievo di campione biologici. Lo stato di alterazione psicofisica sara' accertato con le modalita' stabilite dal decreto del ministro della sanita' di concerto..." .
Si nota subito come mentre nell'art. 186 la parola facolta' e' collegata alle modalita' di accertamento, nell'art. 187 la parola facolta' e' relativa all'accompagnamento mentre resta chiaramente vincolato il midi dell'accertamento: solo attraverso le modalita' stabilite dal decreto ministeriale.
La differenza tra le due norme esaminate e' giustificata senz'altro dal diverso modo di manifestarsi delle due intossicazioni. Mentre quella dovuta all'ingestione di alcool e' sempre accompagnata dal forte odore alcolico riconoscibile con sicurezza anche a distanza. L'intossicazione dovuta ad assunzione da stupefacenti non reca un tale evidente indizio di pronto riconoscimento. Ed allora quando l'intossicazione e' causata da assunzione da stupefacente il Legislatore ritiene assolutamente necessario un accertamento tecnico- scientifico.
Ora, gli accertamenti eseguiti sul Di Iorio presso l'Ospedale San Bortolo in occasione del controllo dei CC. hanno bensi' dato esito positivo, ma le modalita' con cui vennero eseguiti gli esami di laboratorio non sono quelle previste dal decreto ministeriale sopracitato. E cio' perche' quel decreto non e' mai stato adottato dal Ministero competente; cosi' come accertato attraverso ricerche eseguite da funzionario della prefettura nel corso del presente giudizio.
Non solo: e' emerso con certezza dall'escussione dei responsabili del laboratorio di analisi dell' O.C. che non esiste attualmente nella letteratura scientifica italiana ed internazionale la possibilita' di definire, con valore legale, le soglie minime di intossicazione da stupefacenti superate le quali, l'individuo puo' considerarsi in stato di alterazione psicofisica. Non esisterebbero, cioe', attualmente degli studi validi, atti a definire sicuri parametri di intossicazione cui correlare stati di alterazione psicofisica, cosi' come invece richiederebbe la norma in esame.
A questo proposito il Dott. G. Soffiati primario del laboratorio di chimica clinica dell'USL N. 8 di Vicenza ed il Dott. G. Dall'Olio chimico collaboratore dello stesso laboratorio, sezione di farmacologia e tossicologia hanno dichiarato: "Il livello di "cut off" per le analisi in oggetto e' fissato da noi discrezionalmente in base alle esperienze personali ed alle conoscenze delle seguenti fonti, accettate pacificamente dalla comunita' scientifica internazionale: N.I.D.A. (NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE) organo istituzionale statunitense addetto allo studio della problematica.
Comunque il "cut off" in uso e' da considerarsi medio e rivela la presenza di cannabinoidi in un soggetto, senza che da cio' sia desumibile in che quantita' fu assunta e quando fu assunta. Non e' possibile desumere da questo esame: " se i cannabinoidi certamente assunti, stiano attualmente inficiando o comunque alterando la capacita' psicofisica del soggetto e cio' perche' il dosaggio non e' quantitativo e inoltre lo stato di alterazione psicofisico del soggetto che ha assunto cannabinoidi non e' comunque desumibile neanche se si e' in possesso di un dosaggio quantitativo. Vi sono infatti numerose variabili quali le caratteristiche del metabolismo del soggetto, la funzionalita' renale, il PH delle urine" che influenzano il risultato-. E ancora: "Neanche e' possibile sapere attraverso tale indagine se il soggetto esaminato e' assuntore abituale o meno della sostanza", ".... L'assunzione (dello stupefacente) puo' risalire da un minimo di tre ore prima a tre giorni prima (circa) in un soggetto non abituale assu
ntore.
Se invece un soggetto e' assuntore abituale, sempre con riferimento al medesimo "cut off" e metodo di analisi usato (EMIT) l'assunzione puo' risalire anche ad un mese prima, senza che medio tempore, sia stata assunta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. D'altronde a differenza dell'alterazione psicofisica dovuta alla ingestione di sostanze alcoliche, dove il legislatore fissa il "cut off" a 0,8 grammi per litro, per l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non e' possibile procedere od individuare un metodo scientifico di analisi che sia significativo".
Entrambi gli analisti concludevano indicando come unico metodo attualmente utilizzabile la valutazione clinica del soggetto: quale l'analisi del comportamento ed evidenze comportamentali. Quanto affermato in riferimento alle analisi delle urine vale anche per l'analisi del sangue, ove la presenza di cannabinoidi "non e' con certezza indicativa di uno stato di attuale alterazione psicofisica del soggetto, in quanto non vi e' nella letteratura scientifica internazionale un parametro certo attraverso il quale possa desumersi la stato di alterazione psicofisica in relazione alla concentrazione (di cannabinoidi) nel sangue.
A fronte di cio' invece, per quanto riguarda lo stato di alterazione psicofisica d ingestione da alcool, vi e' una consolidata letteratura scientifica internazionale "....basata su studi ritenuti comunemente validi" in cui si fissa il parametro intorno a quello recepito nel C.D.S. italiano e cioe' 0.80 grL. Cosi stando le cose, si e' proceduto su richiesta delle parti all'escussione dei verbalizzanti, sebbene cio' non apparisse piu' determinante. Infatti una volta accertato che le analisi effettuate non erano conformi alla metodologia tassativamente prescritta dalla legge, ed accertato altresi' che per se stesse (secondo la loro proprieta') non erano in grado di fornire indicazioni valide sullo stato di alterazione psicofisico del soggetto, l'ordinanza Prefettizia restava inficiata nei suoi presupposti.
Tuttavia per completare il quadro istruttorio e per una corretta ricostruzione del fatto, si e' proceduto ad escutere i verbalizzanti per la prefettura e i testi che si dira' per la difesa del Di Iorio.
I verbalizzanti, pur rimarcando che le loro deduzioni erano state confermate dall'esito positivo delle analisi, hanno riportato gli elementi che davano "....ragionevolmente motivo di ritenere " che il Di Iorio si trovasse in stato di alterazione psicofisica causata da sostanza stupefacente. Gli elementi rilevati furono: mancanza di prontezza nelle risposte, assenza generale, mancanza di equilibrio nella deambulazione, una particolare lentezza nel parlare tipico dell'intossicazione da stupefacente, guida insolita e positura molto avanzata vicino al parabrezza. Quanto alla possibilita' che il soggetto fosse intossicato da alcool essi lo esclusero considerando l'assenza del sintomo essenziale, cioe' il forte alito alcolico.
Ma a fronte di cio' va detto che il Di Iorio e' individuo affetto da marcata miopia (vedi esami clinici prodotti dalla difesa di Di Iorio) che lo induce a guidare lento ed in positura avanzata sul sedile; ed inoltre per natura lento e pacato nel parlare, per cui non vi e' necessariamente incompatibilita' tra le osservazioni degli operanti e le dichiarazioni dei testi e del ricorrente.
Vi e' tuttavia da dire che alcune circostanze del fatto narrate dagli operanti non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi.
In particolare tutti i testi indicati da parte del ricorrente hanno affermato con certezza che a guidare il veicolo del Di Iorio verso l' ospedale fu lui stesso e non uno dei due operanti. Questo lascia presumere che a distanza di tempo le circostanze di quell'intervento non siano piu' precise nel ricordo dei verbalizzanti. D'altronde i testi Pertile C. , Silvestri C. ,Sanson A.
Ferreri L. , benche' posti a certa distanza dal luogo del fatto, sono risultati concordi nel descrivere il Di Iorio come sobrio all'apparenza.
Per cui alle osservazioni comportamentali fatte dai verbalizzanti va assegnato un valore non oggettivo e assoluto ma meramente soggettivo e indiziario, privato poi di valido riscontro clinico. Ne consegue che nella parte de quo l'ordinanza opposta va annullata e le spese di giudizio devono seguire la soccombenza. Mancando una precisa distinta delle spese, considerato il notevole dispendio di energie in istruttoria e per la complessita' delle questioni esaminate ed il tempo e numero di udienze tenute, si deve liquidare la somma di . 2.500.000 per diritti e onorari oltre IVA e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
ANNULLA
l'ordinanza opposta limitatamente alla sospensione provvisoria della patente di guida;
DICHIARA
il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla restante parte dell'impugnazione;
CONDANNA
L'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in 2.500.000 oltre IVA e C.P.A come per legge.
Alle frasi di giudizio ed alla redazione della sentenza e' stato presente il Giudice
Il Pretore dott. F. Laurenzi
sentenza depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.