LA NORMA CHE PREVEDE IL DEPOSITO PREVENTIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ALCUNI ELETTORI A SOSTEGNO DELLE CANDIDATURE STESSE E' COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA ?A Porcari (Lucca) e Forte dei Marmi (Lucca), in merito alle elezioni amministrative di quei comuni, sarß sollevata da alcuni candidati Riformatori la presunta "illegittimitß costituzionale" dell'art.9 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993 n.533, comma 6 perch in contrasto con gli artt. 48 e 51 della Costituzione. .
Infatti sembra che tale disposizione (la sottoscrizione delle candidature) e' in contrasto con gli artt.48 e 51 della Costituzione perche' non solo viola indirettamente la segretezza del voto: chi sottoscrive e' costretto a scoprire il proprio indirizzo politico di fronte al pubblico ufficiale che ne autentichera' la firma, ma limita i diritti di elettorato passivo e attivo, diritti soggettivi pieni. Il primo perche' viene tolta la possibilita' ad alcuni elettori di votare per un candidato che in sede diversa avrebbero gia' scelto: si pensi alle primarie di partito o alle delibere degli organi direttivi. Viola altresi' il secondo perche' chi intende candidarsi deve sottoporsi alle "forche caudine" di una raccolta firme assai problematica nelle aree del Paese dove, come nella rossa Toscana, il sistema "squadristico" o "clientelare" organizzato dai partiti intimidisce con reazioni immediate e con vendette a lunga scadenza chi intenderebbe contribuire alla candidatura di un rappresentante dell'opposizione al
regime imperante.
Ci sono comuni, come Porcari, poco popolosi dove il controllo fisico e morale di coloro che dovrebbero consentire candidature non allineate con il regime e' reso possibile e capillare.
Ma la normativa in questione viola anche l'art.51 della Costituzione perche' limita arbitrariamente l'accesso alle cariche elettive. Vero e' che la norma invocata parla di cariche elettive "in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", ma quando la legge stabilisce dei requisiti che di fatto elidono le condizioni di eguaglianza, specialmente in collegi elettorali dove le organizzazioni del regime dominante possono di fatto eliminarle, evidentemente una tale legge viola e lo spirito e la lettera della Costituzione.
Pertanto non si capisce perche' l'organizzazione partitica dovrebbe avere la possibilita' giuridica e di fatto in alcuni comuni di impedire che candidati che si ispirano ad un movimento o partito diverso, ed in tutti i casi in contrapposizione al regime, possano essere presentati.