Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), contiene -come si dovrebbe desumere dal nome stesso- le norme che regolano l'elezione del Senato della Repubblica, in applicazione degli artt. 57 e 58 della costituzione.
In particolare, l'art. 9 del d.lgs. 533/93, disciplina la procedura di presentazione delle candidature per i collegi senatoriali, e, al comma 6, stabilisce il numero di firme necessarie per la validità delle dichiarazioni di presentazione delle candidature.
Ora, tralasciando l'irrilevante particolare per cui le elezioni amministrative sono regolate da tutt'altra normativa, non è poi così evidente riuscire a portare all'attenzione della corte costituzionale una norma elettorale. Sicuramente, sarebbe necessario passare attraverso un giudice.
Si può discutere degli argomenti addotti, con riferimento al diritto di elettorato attivo e alla stregua degli artt. 48 e 51 cost., dai compagni di Lucca. Ma, quanto all'elettorato passivo, ci chiediamo, e con noi i giuristi del Com.Di.R.El.C.U., come ci si possa candidare senza "scoprire il proprio indirizzo politico". A questo proposito, su invito dei nostri giuristi, segnaliamo che il diritto d'elettorato attivo è la capacità di votare alle elezioni, mentre il diritto d'elettorato passivo è la capacità di essere candidato.
Quanto ai requisiti stabiliti dalla legge per l'accesso alle cariche elettive (art. 51, comma I, cost.), la questione è molto semplice: Esiste un sistema alternativo alla sottoscrizione delle candidature da parte degli elettori, che consenta di evitare che chiunque si candidi alle elezioni? In mancanza d'una valida risposta, è a dir poco avventato proclamare l'illegittimità d'una norma siffatta, e, conseguentemente, pensare che la Corte costituzionale possa dichiararla.
Secondo gli archivi del Com.Di.R.El.C.U., peraltro, già in passato sono state vanamente adite, in merito alle norme sulla sottoscrizione delle candidature, sia la Corte costituzionale italiana, sia la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo.
E infine, compagni, l'Accademia del Com.Di.R.El.C.U. ci ha confermato che i congiuntivi sono ancora in vigore.