Ai sensi dell'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n.1, la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio.
La questione sollevata, inoltre, dev'essere rilevante ai fini del giudizio. Ed è alquanto difficile che si possa contestare una norma elettorale per il Senato della Repubblica nel corso d'un giudizio concernente, come è scritto nella nota degli anonimi lucchesi, elezioni amministrative.
Ora, se qualcuno non l'avesse ancora capito, il Com.Di.R.El.C.U. difende i collegi uninominali; e per evitare che derive proporzionalistiche snaturino il collegio uninominale, l'accesso alla candidatura nel collegio dev'essere limitato a chi disponga d'un minimo di sostegno da parte degli elettori.