CONSIGLIO COMUNALE
L'elettore può esprimere due voti distinti sulla stessa scheda; il voto di lista è quello relativo ad uno dei simboli contenuti sulla scheda elettorale; il voto sul candidato a Sindaco è un voto distinto dal voto di lista. Si può cioè votare per una lista (anche esprimendo una preferenza - una sola!- per un candidato della lista) e per un candidato a Sindaco diverso da quello sostenuto dalla lista votata. Ad esempio è possibile votare: Parenti sindaco (tracciando una croce sul nome Parenti) e Lista Pannella Antiproibizionista Referendaria (tracciando una croce sul simbolo della lista)
Nel caso in cui l'elettore esprima solo un voto di lista (ad esempio, per la Lista Pannella) il voto "transita" anche sul candidato a sindaco collegato con la lista votata (cioè Rutelli). Non vale invece il contrario: se l'elettore esprime il voto solo per il candidato a Sindaco (ad esempio, Rutelli) quel voto non vale per nessuna delle liste collegate.
Sul problema dell'elezione e del sistema di ripartizione dei seggi si danno in linea teorica cinque possibilità:
1) che Rutelli sia eletto al primo turno, e che la sua coalizione non superi il 50% dei voti di lista. In tal caso la ripartizione è puramente proporzionale. Dunque:
a)se la LP è intorno al 2%, farà all'incirca il 2% di 60 consiglieri, dunque un solo consigliere (e un piccolissimo resto);
b)se la Lp è intorno al 3%, farà all'incirca il 3% di 60 consiglieri e dunque un consigliere pieno (con un resto "buono", pari all'80% di un quoziente pieno);
2) che Rutelli vinca al primo turno, e la sua coalizione superi il 50% dei voti di lista; in tal caso si procede come al successivo punto 5);
3)che Rutelli vinca al primo turno e la sua coalizione ottenga un quoziente di lista che- secondo un calcolo puramente proporzionale- le dà diritto ad oltre il 60% dei seggi; in tal caso la ripartizione è puramente proporzionale, sia per i seggi di maggioranza che di minoranza;
4) che Rutelli sia eletto indifferentemente al primo o al secondo turno, ma che comunque il Polo come coalizione superi il tetto del 50% dei voti di lista. Anche in tal caso la ripartizione dei seggi è proporzionale (vedi precedente punto 1);
5) che Rutelli sia eletto al secondo turno e non si diano per la sua coalizione le condizioni di cui ai punti 3 e 4; in questo caso, la coalizione ottiene il premio di maggioranza, e dunque se si situa- ad esempio- intorno al 48% dei voti, il quoziente pieno per un consigliere comunale "di maggioranza" è approssimativamente uguale a 48/36, cioè a 1,3% circa. In tal caso:
a) se la LP è intorno al 2%, farà un consigliere pieno e concorrerà al secondo con i resti (ma, di norma, è molto difficile fare un consigliere con i resti se essi non superano i 2/3 del quoziente pieno);
b) se la LP è intorno al 3%, farà due consiglieri pieni.
E' evidente che in tal caso, il "dividendo" del premio di maggioranza sarà per ciascuna lista tanto inferiore quanto superiore è il risultato di lista della coalizione vincente. Ad esempio, se la coalizione va al 54%, il quoziente pieno per un consigliere di maggioranza sale all'incirca a 54/36, cioè 1,5%.
CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.
L'elettore può esprimere due voti distinti sulla stessa scheda; il voto di lista è quello relativo ad uno dei simboli contenuti sulla scheda elettorale; il voto sul candidato a Presidente di Circoscrizione è un voto distinto dal voto di lista. Si può cioè votare per una lista (anche esprimendo una preferenza - una sola!- per un candidato della lista) e per un candidato a Presidente diverso da quello sostenuto dalla lista votata, come avviene per il Comune.
Nel caso in cui l'elettore esprima solo un voto di lista (ad esempio, per la Lista Pannella) il voto "transita" anche sul candidato a Presidente collegato con la lista votata. Non vale invece il contrario: se l'elettore esprime il voto solo per il candidato a Presidente quel voto non vale per nessuna delle liste collegate, a meno che il candidato Presidente non sia collegato ad una sola lista (come nel caso della Lista Pannella)
Vista la situazione, la Lista Pannella presumibilmente concorrerà all'attribuzione dei soli seggi di minoranza, e dunque si danno tre possibilità;
1) che la coalizione vincente ottenga meno del 40% dei voti di lista e che dunque ottenga solo 13 seggi su 25. In tal caso - ponendo l'ipotesi in questo quadro più favorevole, con la coalizione vincente al 39,99%- , il quoziente pieno per un seggio di minoranza sarà pari a 60/12, cioè 5%.
2) che la coalizione vincente ottenga fra il 40 e il 60 % dei voti di lista e che dunque ottenga 15 seggi su 25. In tal caso il quoziente pieno per un seggio di minoranza sarà uguale a 100 meno voti della coalizione vincente (cioè dal 40,01 al 59.99%) diviso 10. Se ad esempio la coalizione vincente ottiene (ipotesi a noi più favorevole) il 59,99% dei voti, il quoziente pieno per un seggio di minoranza sarà di circa 40/10, cioè del 4%. In questo caso, la regola generale è che è tanto più probabile ottenere un consigliere di minoranza, quanti più voti ottiene la coalizione vincente.
3) che il candidato alla Presidenza ottenga oltre il 60% dei voti :in tal caso la coalizione vincente ottiene una percentuale di seggi pari a quella ottenuta dal candidato alla Presidenza vincente. Per i seggi di minoranza si procede ad una ripartizione puramente proporzionale. In questo caso il quoziente pieno si aggira sempre intorno al 4%.