<>"Roma - La legge sulla privacy non blocca l'attività delle aziende sanitarie locali, che possono continuare a trattare i dati sulla salute dei cittadini senza chiedere il consenso dell'interessato o apsettare l'autorizzazione del Garante. Ma potranno usufruire di questo regime particolare solo fino al 7 maggio dell'anno prossimo, data entro la quale il legislatorre dovrà specificare le regole della riservatezza per tutte le amministrazioni pubbliche (quanto meno per quelle che ne sono sprovviste), Asl comprese.
Lo ha precisato ieri il Garante della privacy che ha anche sollecitato il Governo perchè, ricorrendo allo strumento della delega previsto dalla legge 675/96, elimini al più prsto le lacune legislative in materia di tutela dei dati personali.
Il problema riguarda, in modo particolare, il trattamento delle informaziooni sensibili, cioè quelle relative alla salute, al sesso, al credo politico e religioso. L'articolo 22 della legge 675/96 sulla privacy prevede che quel tipo di dati possano essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Mentre il primo obbligo è già operativo, il secondo lo sarà tra poco più di una settimana: a partire dal 30 novembre, chiunque tratta dati sensibili dovrà munirsi del via libera dell'Authority.....".
Il giornale economico pubblica anche il testo de "La Riforma per gli enti non commerciali e per le Onlus" (le Onlus sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Infine, leggo che nell'elenco settimanalmente pubbblicato dei provvedimenti all'esame del Parlamento vi è anche il Disegno di legge n. 2756-ter "Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", che riporta i criteri con cui devono essere ripartiti i soldi del Fondo e la previsione del "nucleo operativo" preposto alla verifica della spesa; constato che il governo ha recepito pari pari la proposta del CORA di inserire nella Relazione annuale sullo stato delle td.ze in Italia la relazione del mnucleo operativo sull'attività svolta nell'anno precedente.
Ilprovvedimento è all'esame della commissione Affari sociali della Camera in sede referente.