Secondo l'art. 38, l. 25 maggio 1970, n. 352, nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, non può proporsi richiesta di referendum prima che siano trascorsi cinque anni.
Nel nostro caso, i voti favorevoli all'abrogazione furono più di quelli contrari. Tuttavia, il referendum non fu valido per mancato raggiungimento del quorum della maggioranza degli elettori.
Ne consegue che si può riproporre lo stesso quesito prima che siano trascorsi cinque anni.
--- MMMR v4.00unr * Com.Di.R.El.C.U.