A differenza di Pietrosanti ritengo che il risultato di un referendumsia costituzinalmente intangibile per almeno 5 anni. Infatti, a mio avviso,
la legge sul finanziamento pubblico è senz'altro incostituzionale.
D'altro canto la Corte stessa respinse il ricorso del comitato promotore
per mancanza di legittimazione a ricorrere e non perché ritenesse
costituzionale la legge che rintroduceva il finanziamento pubblico.
Ciò detto ritengo che non si possa dire che il decreto legislativo (e non
decreto legge come indicato da qualcuno) Bersani sia contrastante con il
risultato del '95. L'azione liberalizzatrice di detto decreto seppure
inaspettatamente ampia per essere venuta dall'Ulivo, è di natura in realtà
modesta rispetto a quanto sarebbe accaduto in seguito ad accoglimento
del nostro referendum. Non bisogna dimenticare, infatti, che il Parlamento
tentò di approvare un analoga legge alla vigilia del voto referendario
allo scopo di evitare la consultazione popolare. I parlamentari riformatori,
però, attraverso una spettacolare azione ostruzionistica riuscirono a
scongiurare lo scippo referendario. Allora sostenemmo, se non ricordo
male, che se il Parlamento avesse approvato quella legge, la Corte di
Cassazione avrebbe dovuto necessariamente riscrivere il quesito refendario
dovendolo ritenere non superato dai modesti interventi liberalizzatori
della legge, ma in quel caso non ci sarebbe stato tempo sufficiente per
provvedere alla ristampa delle schede ed alla loro distribuzione.
--- MMMR v4.50reg * COM.DI.R.EL.C.U.