fonte: sito internet Senato della Repubblica
(FRONTESPIZIO)
SENATO DELLA REPUBBLICA
13 LEGISLATURA
N. 3053
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro delle comunicazioni
(MACCANICO)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1998
Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di
produzione S.p.A.
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Senato della Repubblica
Testi dei disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/s3053p.htm
Ultimo aggiornamento: Thursday, 19-Feb-98 05:16:07
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(TESTO E ALLEGATI)
Senato - Disegno di legge 3053 (testo presentato) (testo elettronico non revisi
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari é svolto da un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire la copertura della maggior parte del territorio nazionale. Il concessionario non puó essere organo di partito o movimento politico.
2. La scelta del concessionario avviene mediante gara, bandita dal Ministero delle comunicazioni e da portare a termine entro il 31 dicembre 1998, tenuto conto dei seguenti criteri, di pari valore ponderale:
a) precedenti attività di informazione di interesse generale;
b) affidabilità tecnica della proposta;
c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;
d) investimenti effettuati nel settore.
3. La convenzione che disciplina lo svolgimento del servizio deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8,00 e le ore 21,00, almeno il 60 per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'Aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari. Non possono essere comunque effettuate trasmissioni tali da compromettere l'imparziale gestione dell'attività in concessione. Il concessionario deve assumere formale
impegno di rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro.
4. Fino all'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 il Centro di produzione spa continuerà le trasmissioni delle sedute parlamentari secondo le modalità previste dalla convenzione approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994.
5. Fino al 31 dicembre 1998 é sospesa l'efficacia dell'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana spa, stipulato il 1º ottobre 1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, determinato nel limite annuo di lire 11.150.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1998-2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Senato della Repubblica
Testi dei disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/a3053p.htm
Ultimo aggiornamento: Thursday, 19-Feb-98 05:16:07
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